Cassazione Civile, Ordinanza n. 14205/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in via solidale e quale garanti insieme alla debitrice principale, di somme derivanti dal saldo di due conti correnti e da 117 cambiali emesse dalla società debitrice. In un primo gruppo di opponenti erano stati dedotti la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la prescrizione dell'azione cambiaria su alcuni titoli; gli attuali ricorrenti, invece, avevano contestato l'invalidità delle fideiussioni rilasciate, anche con riferimento alla rinuncia preventiva ex art. 1956 c.c. Il tribunale, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di alcuni opponenti e della loro accettazione da parte della banca, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, ritenendo che anche gli altri opponenti potessero profittare della transazione intervenuta tra le parti ai sensi dell'art. 1304 c.c., aveva revocato il decreto ingiuntivo. La corte d'appello ha invece accolto l'appello della banca, affermando che la rinuncia spiegava effetti solo processuali e solo tra i rinuncianti, che non risultava alcuna transazione in atti né una valida dichiarazione dei fideiussori non rinuncianti di voler profittare della stessa, e ha comunque ritenuto infondata nel merito l'opposizione dei condebitori non rinuncianti. In cassazione i fideiussori ricorrenti hanno dedotto: ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la corte d'appello riformato la revoca del decreto ingiuntivo nonostante l'asserito mancato appello sul punto; violazione dell'art. 1304 c.c. per il mancato riconoscimento degli effetti della transazione; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1304 c.c. sul rilievo dell'inesistenza o inefficacia della dichiarazione di profittare della transazione; violazione degli artt. 183, 359 e 652 c.p.c. e dell'art. 2041 c.c. per non avere il giudice richiesto chiarimenti sulla transazione e sull'importo effettivamente dovuto dopo il versamento dei transigenti; violazione degli artt. 112, 1421, 1283 e 1815 c.c. per omesso rilievo d'ufficio della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e del tasso usurario; violazione degli artt. 1224 e 1372 c.c. per gli interessi di mora applicati ai fideiussori. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, reputando infondati i primi motivi perché la riforma della revoca del decreto ingiuntivo era conseguenza necessaria della richiesta della banca di separazione dei giudizi e di decisione nel merito della seconda opposizione; ha respinto i motivi sulla transazione perché la decisione di merito si fondava su due rationes autonome, entrambe non scalfite, e la dedotta volontà di profittare della transazione non risultava in modo specifico e completo dal ricorso; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione del debito, trattandosi di questione non devoluta in appello e legata a richieste istruttorie discrezionali; ha ritenuto inammissibili i motivi finali poiché presupponevano fatti non accertati nella sentenza impugnata e non richiesti in appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei fideiussori. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'estensione agli altri garanti degli effetti di una presunta transazione intervenuta con alcuni coobbligati, poiché la transazione non era stata prodotta e non risultava una dichiarazione valida e specifica di volerne profittare; ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione o giudicato interno sulla revoca del decreto ingiuntivo; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla quantificazione del debito, sull'usura e sulla capitalizzazione, perché fondate su fatti non risultanti dalla sentenza e non devoluti in appello. Non sono state liquidate spese in favore delle intimate, rimaste non costituite. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la riforma della revoca del decreto ingiuntivo era conseguenza necessaria delle domande dell'appellante e quindi non eccedeva il devoluto.
L'appello è stato ritenuto idoneo a investire anche la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo, poiché la richiesta di separazione dei giudizi e di decisione nel merito implicava la riforma di quella parte della sentenza.
La transazione del debitore solidale non produce effetti nei confronti degli altri condebitori se non vi è prova della transazione e specifica dichiarazione di volerne profittare.
Non può ritenersi incontroversa un fatto solo per una generica allegazione; la contestazione della Corte sulla dichiarazione di profittare della transazione è stata ritenuta corretta.
La mancata richiesta di chiarimenti alla banca non integra violazione di legge, trattandosi di potere discrezionale del giudice.
Richiamato insieme all'art. 183 c.p.c. e all'art. 652 c.p.c. per sostenere un preteso dovere di chiarimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Il richiamo alla norma non ha fondato un obbligo del giudice di acquisire chiarimenti sull'effettivo dovuto dopo la transazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla necessità di considerare il versamento eseguito dai transigenti; la censura è stata ritenuta estranea al perimetro devoluto in appello.
Il rilievo d'ufficio della nullità è stato escluso in quanto la doglianza presupponeva fatti non accertati nella sentenza impugnata.
La questione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata dichiarata inammissibile per difetto di accertamento dei fatti presupposti.
Il motivo relativo alla nullità della clausola sugli interessi usurari è stato ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze non risultanti e non devolute.
primo comma, ultimo periodo
La doglianza sugli interessi di mora ai fideiussori è stata respinta in rito per difetto di accertamento dei fatti necessari.
La censura relativa all'efficacia del patto sugli interessi di mora è stata ritenuta inammissibile, mancando l'accertamento del contenuto contrattuale.
Era stata dedotta l'invalidità della fideiussione anche con riferimento alla rinuncia preventiva, ma la censura non ha trovato accoglimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La riforma in appello di una statuizione di revoca del decreto ingiuntivo può essere implicata dalla richiesta dell'appellante di separare i giudizi e di ottenere la decisione nel merito della sola opposizione residua, senza necessità di un motivo autonomo sul punto.
- L'art. 1304 c.c. richiede, per l'estensione degli effetti della transazione al condebitore solidale, non solo l'esistenza del negozio transattivo, ma anche una dichiarazione specifica e univoca del condebitore non transigente di voler profittare della transazione.
- In cassazione la censura che investe l'interpretazione di una dichiarazione processuale deve riportarne il contenuto completo e specifico; una formulazione generica o solo allusiva non è sufficiente a infirmare la ratio decidendi.
- Non è deducibile come violazione di legge la mancata attivazione di poteri istruttori discrezionali del giudice, come la richiesta di chiarimenti alle parti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che presuppongono fatti non accertati nella sentenza impugnata o non devoluti al giudice di appello.
- Il rilievo d'ufficio della nullità non può essere utilmente invocato in cassazione quando la censura richieda accertamenti di fatto mancanti nel giudizio di merito.
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