Cassazione Penale, Sentenza n. 32815/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ammenda di euro 40 relativa al capo b) è inferiore al minimo legale di euro 1.000 previsto dall'art. 4 L.110/1975 vigente alla data del fatto; trattandosi di pena illegale nel contesto del patteggiamento, l'accordo è invalido e la sentenza è annullata senza rinvio. Le altre censure sono state assorbite. Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 02/10/2020 con la quale, su richiesta ex art. 444 c.p.p., a D'Antonio è stata applicata la pena di 40 giorni di reclusione e euro 75 di ammenda per i reati di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.) e porto di armi/oggetti atti a offendere (art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110). Il Procuratore generale ha dedotto: (i) l'illegalità dell'ammenda irrogata per il capo b) in quanto, dopo la novella del d.lgs. 26/10/2010 n.204 (vigente alla data del fatto), l'art. 4 L. 110/1975 prevede ammenda da euro 1.000 a euro 10.000; (ii) contraddittorietà/mancata motivazione nel calcolo della pena complessiva per la concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione per il rito; (iii) omissione della confisca degli strumenti atti a offendere (art. 445 c.p.p., art. 240 c.p.).
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Ammenda da euro 1.000 a euro 10.000 (testo risultante dopo il d.lgs. 26/10/2010, n. 204)
La pena pecuniaria prevista per il porto di armi/oggetti atti a offendere ha un limite minimo di €1.000: il giudice non può applicare un'ammenda inferiore a tale minimo, neppure nell'ambito di un patteggiamento.
Norma che disciplina il reato di minaccia aggravata, contestato al capo a); incide sulla determinazione complessiva della pena ma non legittima di per sé l'applicazione di ammende sotto il minimo previsto per altri reati.
Norma che disciplina il procedimento di patteggiamento: l'accordo sulle pene omologato dal giudice è invalido se la pena concordata è illegale.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la confisca nel giudizio di patteggiamento; la mancata pronuncia quando dovuta può costituire motivo di censura, anche se nel caso concreto tale questione è stata assorbita.
art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.
Prevede l'obbligo di confisca per gli strumenti atti a offendere; tale obbligo non rientra nella mera disponibilità delle parti e deve essere valutato dal giudice.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla violazione di norme di diritto e alla determinazione della pena; è il fondamento processuale del primo motivo di ricorso.
Richiamato dalla difesa come parametro ai fini del calcolo complessivo della pena; tuttavia non esime il giudice dall'osservanza dei limiti edittali previsti per singoli reati.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 40983/2018 (Giglia); Sez. 5 n. 24054/2014 (Restaino); Sez. 6 n. 44948/2019 (Perdicaro); Sez. 5 n. 1411/2006 (Braidich)
Precedenti richiamati sul calcolo delle pene in caso di reati in continuazione e sulla invalidità del patteggiamento quando la pena è illegale; confermano il principio che l'illegalità della pena nel patteggiamento comporta annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice non può omologare una pena che risulti illegale rispetto ai limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice: l'illegalità della pena rende invalido l'accordo e comporta l'annullamento della sentenza.
- La determinazione dell'ammenda deve rispettare il minimo e il massimo previsti dalla legge vigente alla data del fatto; modifiche normative intervenute prima del fatto e favorevoli o sfavorevoli vanno valutate secondo i principi di applicazione temporale della legge penale.
- Quando si valutano più reati con pene eterogenee (anche in caso di continuazione), occorre rispettare i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. Giglia) per il corretto aumento e la determinazione complessiva della pena.
- La confisca degli strumenti atti a offendere può essere obbligatoria e non è pienamente nella disponibilità delle parti; il giudice deve valutare ed eventualmente disporre la confisca anche nel patteggiamento quando la norma la impone.
- Se la pena concordata è illegale in senso favorevole all'imputato (pena troppo lieve rispetto al minimo legale), ciò non produce effetto valido: l'illegalità è rilevabile e porta all'annullamento senza rinvio del provvedimento che ha omologato l'accordo.
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