Ordinanza n. 579/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2177/2024 del Tribunale Ordinario di Siracusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Siracusa
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato il mancato deposito della prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. La parte ricorrente ha successivamente depositato il file .eml relativo all’invio tramite PEC della sentenza, ma non ha depositato i file .eml delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. La questione riguarda quindi l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la notificazione telematica del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né le questioni di rito, né il merito dell’ottemperanza, né le spese. Ha ritenuto insufficiente il solo file .eml del messaggio PEC, poiché la prova della notificazione richiede anche le ricevute di accettazione e di consegna, idonee a dimostrare che l’atto è effettivamente giunto nella disponibilità del destinatario. Ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare le ricevute in formato .eml o .msg, oppure, qualora non sia possibile il deposito telematico, la copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, munita di attestazione di conformità. Il mancato adempimento comporterà l’improcedibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 25 marzo 2026.
Norme richiamate
mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo
Consente al Collegio di rilevare la carenza documentale e di assegnare un termine per integrare la documentazione necessaria alla decisione.
artt. 3-bis, comma 3, e 9 l. 53/1994
la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica
La prova della notificazione PEC deve essere depositata mediante le ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, con inserimento dei relativi dati identificativi nel file DatiAtto.xml.
art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994
solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
In via residuale, quando il deposito telematico non sia possibile, consente il deposito di copie analogiche del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, con attestazione di conformità.
art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005
attestazione di conformità ai documenti informatici da cui è tratta
Disciplina l’attestazione di conformità della copia analogica ai documenti informatici originali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notificazione del titolo esecutivo tramite PEC non è fornita dal solo file relativo al messaggio di invio: occorre depositare anche le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, in formato .eml o .msg, secondo le modalità telematiche previste dalla legge.
- Le ricevute di accettazione e consegna sono necessarie per dimostrare non soltanto l’invio dell’atto, ma anche il suo effettivo arrivo nella disponibilità del destinatario e, quindi, il perfezionamento della notificazione.
- Quando il deposito telematico delle ricevute PEC non sia possibile, è ammesso il deposito di copie analogiche del messaggio, degli allegati e delle ricevute, purché munite di attestazione di conformità ai documenti informatici originali.
- La mancata integrazione, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, della prova della notificazione del titolo esecutivo comporta l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza.
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