Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 65446 del 28/10/2025 inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza acquisita al protocollo 18490 del 09.05.2024 di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il Centro Piatel; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 07/10/2025 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso. e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all'amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta, nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l'insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre al difensore che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica, mediante un esame comparativo effettivo del titolo estero con il percorso italiano di specializzazione sul sostegno, l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e il risarcimento del danno da perdita di chance connesso alla stipula o al mantenimento di contratti di insegnamento. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dalla valutazione sommaria del TAR, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore; l'illegittimità del rilievo relativo all'assenza di natura abilitante del titolo; l'insufficiente motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e spagnolo; la necessità di considerare il sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e la possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il diniego ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, previsto al 30 giugno 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, nell'apparente omessa o insufficiente valutazione della documentazione completa sull'iter formativo estero e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i percorsi formativi, tenendo conto del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, della libera circolazione dei lavoratori e della possibilità di imporre misure compensative. Il TAR ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dagli orientamenti dell'Adunanza plenaria richiamati nell'ordinanza. Il periculum è stato ritenuto sussistente anche in ragione della titolarità, da parte del ricorrente, di un contratto di insegnamento sul sostegno in corso fino al 30 giugno 2026. La domanda risarcitoria e le ulteriori pretese di merito non sono state definite in questa fase. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; nella specie la tutela è stata concessa tenendo conto della valutazione sommaria del fumus boni iuris e del pregiudizio connesso alla cessazione del rapporto di insegnamento.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e della domanda risarcitoria per perdita di chance, non definita dall'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in un altro Stato membro può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo, il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- La mera rilevazione di divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale non è sufficiente a giustificare il diniego di riconoscimento: l'amministrazione deve motivare rigorosamente le differenze rilevanti e verificare se esse possano essere colmate mediante adeguate misure compensative, nel rispetto del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta a fondamento del diniego quando la relativa obiezione sia stata superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- La titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno in corso può integrare il presupposto del periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento fino alla cessazione del contratto.
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