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Ordinanza

Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di stipula del contratto di assunzione, esclusione dalla graduatoria dei vincitori e silenzio-diniego sull'istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota e il provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia con cui gli è stata negata la stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria, a seguito del concorso bandito il 7 agosto 2024. Ha inoltre impugnato la graduatoria dei vincitori, chiedendone l'annullamento parziale e la riformulazione con il proprio reinserimento ai fini dell'assunzione. È stato altresì impugnato il silenzio-diniego formatosi il 14 gennaio 2026 sull'istanza di accesso documentale trasmessa al Ministero il 15 dicembre 2025, con domanda di accertamento del diritto all'ostensione e di ordine di rilascio della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio è emersa la difficoltà di reperire gli indirizzi dei numerosi controinteressati, nonché l'esigenza di acquisire gli atti endoprocedimentali prodromici al diniego di stipula.

La decisione

Il Presidente, pronunciando interlocutoriamente, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia di un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione, unitamente al testo integrale del ricorso e dell'ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare al ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi dieci giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Gli oneri economici della pubblicazione saranno posti a carico del ricorrente con separato provvedimento collegiale. Quanto all'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., il giudice ha ritenuto che l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami superi, per il momento, la questione relativa all'individuazione dei nominativi utilmente graduatisi, poiché tale modalità assicura la completezza del contraddittorio. È stato inoltre ordinato al Ministero di depositare gli atti endoprocedimentali prodromici al diniego di stipula entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione pubblica nel merito è stata confermata per il 4 novembre 2026. Non è stata definita la domanda principale di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La difficoltà di reperire gli indirizzi di una pluralità di controinteressati giustifica l'autorizzazione presidenziale alla notificazione per pubblici proclami, con prescrizione delle modalità concrete di pubblicazione.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, unitamente agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 116 c.p.a.

    La questione conoscitiva relativa all'accesso è stata ritenuta, allo stato, superata dalla modalità di notificazione autorizzata, idonea a garantire la pienezza del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la notificazione ordinaria del ricorso risulti particolarmente difficile per il numero dei controinteressati o per l'impossibilità di reperirne gli indirizzi, il presidente del tribunale o della sezione può autorizzare, su richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo le modalità necessarie a garantire un'effettiva conoscibilità del giudizio.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso integrale, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio e dei provvedimenti impugnati.
  • Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al rispetto di termini perentori per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova.
  • Nell'ambito di un giudizio ancora non definito, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti endoprocedimentali prodromici al provvedimento impugnato quando tali documenti risultino rilevanti ai fini della decisione.
  • La notificazione per pubblici proclami, quando consenta la partecipazione di tutti i controinteressati, può rendere non attuale la necessità di individuare singolarmente i nominativi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai fini del completamento del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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