Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) dell’ordinanza sindacale in data 14 novembre 2025 n. 18, con cui sono state disposte una serie di prescrizioni per contenere le emissioni odorigene e le polveri prodotte dall’allevamento avicolo della società ricorrente; B) di ogni altro atto antecedente, successivo, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale recante prescrizioni per il contenimento delle emissioni odorigene e delle polveri provenienti da un allevamento avicolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza sindacale del 14 novembre 2025, chiedendone la sospensione cautelare. L’atto imponeva, tra l’altro, la realizzazione di una barriera vegetale perimetrale, l’avvicinamento alla pavimentazione delle cappottine poste davanti agli estrattori, l’installazione di ugelli idonei ad abbattere polveri e odori, la presentazione di una relazione tecnica sull’aumento del disturbo olfattivo registrato nell’agosto 2025 e lo svolgimento di una campagna di monitoraggio su tutti i capannoni in attività. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano esposti in modo analitico i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la ricorrente contestava la legittimità delle prescrizioni, anche con riferimento alla base normativa utilizzata dal Comune, alla necessità di applicare le BAT e alla propria iscrizione nel registro provinciale dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. Il Comune sosteneva invece la legittimità delle misure, fondate sugli accertamenti dell’Azienda ULSS e di ARPAV relativi al disturbo olfattivo e all’inefficacia o incompletezza delle soluzioni tecniche già adottate.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto che l’ordinanza possa trovare autonoma base nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, sicché non è decisivo il richiamo anche all’art. 216 del r.d. 1265/1934. Ha valorizzato gli accertamenti dell’Azienda ULSS n. 7 e di ARPAV sull’incidenza sanitaria delle emissioni odorigene, nonché la precedente ordinanza sindacale del 15 luglio 2025, rimasta inoppugnata e considerata atto presupposto. Le BAT sono state ritenute utilizzabili come parametro per valutare la compatibilità igienico-sanitaria dell’allevamento rispetto alle emissioni concretamente riscontrate, non soltanto ai fini dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera prevista dall’art. 272 del d.lgs. 152/2006. La cancellazione della società dal registro provinciale dell’autorizzazione generale non è stata considerata elemento favorevole, poiché il provvedimento provinciale richiamava una situazione di significativo disturbo olfattivo e di inadempienza agli obblighi di legge e alle condizioni autorizzatorie. Il TAR ha inoltre ritenuto le misure non manifestamente irragionevoli o sproporzionate, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare l’incompatibilità della loro esecuzione con la prosecuzione dell’attività d’impresa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel processo amministrativo; il TAR l’ha esaminata nella camera di consiglio e l’ha respinta.
art. 50 d.lgs. 267/2000
È stata ritenuta, in sede cautelare, idonea a sostenere autonomamente l’ordinanza sindacale recante misure di contenimento delle emissioni, con riferimento alla tutela sanitaria.
art. 216 r.d. 1265/1934
Il richiamo nell’ordinanza impugnata non è stato ritenuto decisivo, poiché il provvedimento sembra poter trovare fondamento anche nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000.
art. 272 d.lgs. 152/2006
La disciplina dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera non esaurisce la rilevanza delle BAT, che possono essere utilizzate anche come parametro di valutazione igienico-sanitaria delle emissioni concretamente prodotte.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione
Le BAT relative all’allevamento intensivo di pollame o suini possono costituire parametro tecnico per valutare la compatibilità dell’attività con le emissioni odorigene accertate.
art. 50 d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata considerata base normativa potenzialmente autonoma per l’adozione delle prescrizioni sindacali di contenimento del rischio sanitario.
Massime di principio
- In sede cautelare, un’ordinanza sindacale volta a contenere emissioni odorigene e polveri derivanti da un allevamento può trovare autonoma base nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, anche qualora l’atto richiami ulteriori disposizioni sanitarie.
- Le migliori tecniche disponibili possono essere utilizzate dall’amministrazione quale parametro tecnico per valutare la compatibilità igienico-sanitaria concreta di un’attività produttiva e per prescrivere misure di contenimento delle emissioni, non soltanto ai fini del rilascio o del mantenimento di un’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.
- Gli accertamenti dell’azienda sanitaria locale e dell’agenzia regionale per la protezione ambientale circa il disturbo olfattivo e l’inefficacia delle misure tecniche adottate possono sorreggere, in sede cautelare, la motivazione di prescrizioni sindacali ulteriori o integrative.
- La cancellazione dell’operatore dal registro dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera non esclude di per sé l’obbligo di adottare misure tecniche di contenimento quando il provvedimento di cancellazione evidenzi una situazione di disturbo significativo e di inadempienza agli obblighi di legge o autorizzatori.
- Le prescrizioni amministrative di contenimento delle emissioni non sono cautelarmente sproporzionate quando l’impresa non dimostri che la loro esecuzione sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività economica.
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