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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento della Questua di Verona assunto al prot. n. -OMISSIS-, recante il mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202600328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Verona recante il mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda l'esercizio del potere autorizzatorio in materia di armi, che presuppone non soltanto l'affidabilità nell'uso delle armi, ma anche il requisito della buona condotta. Il ricorrente risultava indagato per un reato previsto dall'art. 624 c.p.; ha quindi contestato, implicitamente, la legittimità della valorizzazione dell'indagine penale quale elemento ostativo al rinnovo e ha prospettato un pregiudizio derivante dall'impossibilità di esercitare l'attività venatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il potere autorizzatorio in materia di armi sia caratterizzato da ampia discrezionalità e che il requisito della buona condotta abbia portata più ampia rispetto alla sola assenza di pericolo di abuso delle armi. Pur senza anticipare l'esito dell'indagine penale, il reato contestato non è apparso prima facie bagatellare; pertanto, la sua valorizzazione quale indice della non affidabilità e del venir meno della buona condotta non è stata ritenuta manifestamente arbitraria. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato, consistente nell'impossibilità di praticare la caccia, non è stato ritenuto grave e irreparabile: il ricorrente aveva richiamato genericamente la propria passione venatoria senza indicare quanto e con quale intensità si fosse dedicato in passato a tale attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente del TAR per l'eventuale riassegnazione a diversa sezione, in ragione della riconducibilità della materia alla sicurezza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Il potere autorizzatorio in materia di armi è subordinato alla verifica dell'affidabilità del richiedente e della sua buona condotta.

  • art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.

    La disposizione costituisce base del potere amministrativo di valutazione dei requisiti per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di porto d'armi.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, inclusi il fumus boni iuris e il periculum in mora; quest'ultimo difetta quando il pregiudizio allegato non sia grave e irreparabile.

  • art. 624 c.p.

    L'indagine per il reato contestato è stata considerata, prima facie, non bagatellare e quindi valorizzabile quale indice della non affidabilità e del venir meno della buona condotta, senza anticipare l'esito del procedimento penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi al ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di porto d'armi, il requisito della buona condotta ha una portata più ampia rispetto alla sola affidabilità nell'uso delle armi e richiede una condotta di vita conforme alle norme penali, alla tutela dell'ordine pubblico e alle comuni regole di convivenza civile.
  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nei provvedimenti inibitori relativi alle armi comporta che sia sufficiente una motivazione contenente elementi idonei a escludere l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della valutazione amministrativa.
  • La pendenza di un'indagine penale non determina automaticamente l'illegittimità del diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi: anche prima dell'accertamento definitivo della responsabilità, un reato non manifestamente bagatellare può essere valorizzato quale indice della non affidabilità e del venir meno della buona condotta.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera impossibilità di esercitare un'attività venatoria non dimostra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile; il richiedente deve allegare elementi concreti sull'incidenza del diniego sulle proprie abitudini di vita.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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