Cassazione Civile, Sentenza n. 31739/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo intercorrente tra la scadenza del CCNL (31/12/2005) e la nuova sigla (15/09/2010), fondando la pretesa su un verbale di incontro sindacale del 31/01/2013. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta; in Cassazione la ricorrente ha denunciato errore interpretativo del verbale e violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il documento del 31/01/2013 fosse un mero verbale di incontro e non un accordo idoneo a costituire diritti obbligatori a carico del datore di lavoro; ha inoltre rilevato l'assenza di prove circa l'inadeguatezza del trattamento economico complessivo ricevuto (richiesta ex art. 36 Cost.), nonché la carenza di autosufficienza e specificità della doglianza in Cassazione ex art. 366 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; è disposta l'eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai profili di interpretazione e prova dell'obbligazione: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla interpretazione del verbale, perché tale documento non costituiva un accordo vincolante
Norma sull'interpretazione del contratto: applicata per valutare la natura del verbale sindacale e confermare che mancando elementi di volontà negoziale non può essere considerato fonte di obblighi
Rilevante ai fini della prova dell'accordo collettivo: la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova di un'intesa che imponesse l'erogazione di somme per il periodo intermedio
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'insufficienza della retribuzione: la Corte ha precisato che un vulnus costituzionale richiede prova dell'inadeguatezza del trattamento economico complessivo e non è automatico; in mancanza di specifici elementi probatori la censura è infondata
Citato dalla ricorrente in materia retributiva: la Corte non ha ritenuto che dalle norme richiamate discendesse un diritto automatico all'indennità per il periodo di vacanza contrattuale senza un accordo collettivo o norma imperativa che lo imponesse
Richiamato per la carenza di autosufficienza e specificità del ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al trattamento economico non fosse sufficientemente specificata/documentata per consentire il riesame in sede di legittimità
art. 13, comma 1 quater, e comma 1 bis, d.P.R. n.115/2002
Richiamate in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente
D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art. 23, comma 8-bis
Citate soltanto in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; non hanno inciso sul merito della controversia
Massime di principio
- Un verbale di incontro sindacale non è automaticamente un accordo vincolante: per ottenere effetti obbligatori occorre che il documento manifesti chiaramente la volontà negoziale delle parti di concludere un'intesa produttiva di obblighi
- La pretesa di indennità per la vacanza contrattuale richiede prova dell'esistenza di una fonte che riconosca il diritto (accordo collettivo, norma imperativa o clausola vincolante), non basta il mero rinvio a trattative o verbali interlocutori
- Una doglianza fondata sull'art. 36 Cost. implica la dimostrazione dell'inadeguatezza del trattamento economico complessivo: il giudice valuta la retribuzione nel suo insieme, e il ricorrente deve fornire elementi specifici e autosufficienti
- In Cassazione le doglianze devono essere sufficiente e specificamente fondate (art. 366 c.p.c.): mancata documentazione o vaghezza probatoria comportano il rigetto per inammissibilità o infondatezza
- Il giudice non può sostituirsi alla contrattazione collettiva imponendo aumenti o indennità in assenza di norma imperativa o accordo sindacale vincolante, per rispetto della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva
- La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta in caso di particolare novità o complessità della questione, anche se il ricorso è rigettato
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