Cassazione Civile, Sentenza n. 31778/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero aveva installato apparecchiature audiovisive per la ripresa e la trasmissione pubblica delle prove d'esame per il conseguimento della patente di guida senza previo accordo sindacale; il Ministero sosteneva che le riprese rispondevano all'esigenza di pubblicità e trasparenza imposta dal Codice della Strada e costituissero un controllo difensivo finalizzato alla tutela di un bene estraneo al rapporto di lavoro (trasparenza e autenticità delle risposte dei candidati), quindi non soggetto alle limitazioni dell'art. 4 L. 300/1970
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero confermando la pronuncia della Corte d'Appello che aveva ritenuto antisindacale l'installazione delle videocamere senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 4 L. 300/1970. La Corte ha ritenuto che, sebbene la pubblicità delle prove rientri tra esigenze organizzative imposte dalla normativa sul codice della strada, la possibilita di controllo, anche potenziale, sui comportamenti degli esaminatori integra la fattispecie dell'art. 4 e richiede la previa concertazione sindacale o, in caso di mancato accordo, l'autorizzazione delle Direzioni territoriali del lavoro. Il ricorso e stato quindi disatteso e il Ministero condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; installazione ammessa se resa necessaria da esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, previa intesa sindacale o autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
La Corte interpreta l'art. 4 nel senso che la mera possibilita di controllo a distanza non legittima di per se l'installazione; le apparecchiature possono essere autorizzate solo se rispondono a esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e dopo le procedure conciliatorie o l'autorizzazione amministrativa. Anche finalita come la pubblicita delle prove, se comportano la possibilita di controllo sui lavoratori, rientrano nella disciplina e richiedono la previgente concertazione o autorizzazione
art. 121 e art. 127, Codice della Strada
Richiamati dal Ministero per sostenere l'obbligo di pubblicita delle prove d'esame; la Corte riconosce che la pubblicita rientra tra esigenze organizzative imposte dal Codice, ma osserva che tale finalita non esclude che le riprese possano comportare possibilita di controllo sui lavoratori e quindi siano soggette alle tutele previste dall'art. 4
art. 23, co. 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma procedurale richiamata per la presentazione di memorie del Pubblico Ministero in sede di legittimita; usata in procedural sense nel fascicolo
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
Richiamato come parametro di rispetto nell'utilizzazione delle informazioni provenienti dalle installazioni; la Corte segnala la necessita di conformita anche rispetto alle norme sulla protezione dei dati personali
Massime di principio
- L'installazione di telecamere o apparecchiature che consentono anche solo la possibilita di rivedere a distanza l'attivita lavorativa rientra nella disciplina dell'art. 4 L. 300/1970 quando l'effetto sia di consentire un controllo sui comportamenti dei lavoratori; in tali casi e necessaria la preventiva intesa sindacale o l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
- La finalita dichiarata (es. pubblicita delle operazioni, tutela di terzi o del patrimonio) non e di per se sufficiente a escludere che si tratti di controllo a distanza soggetto a limitazioni; cio che conta e l'effetto pratico dell'apparato sulla possibilita di sorvegliare i lavoratori
- Occorre sempre valutare proporzionalita e necessita dell'intervento, documentando che le apparecchiature sono funzionali a esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e non a un controllo diretto e continuativo della prestazione
- E imprescindibile assicurare informazione adeguata ai lavoratori sulle modalita d'uso degli strumenti e sulle forme di controllo, nonche il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
- Nei casi dubbi e consigliabile ottenere preventivamente la concertazione sindacale o, in mancanza di accordo, richiedere l'autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro per ridurre il rischio di dichiarazioni di antisindacalita o di illiceita dell'installazione
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