Cassazione Civile, Sentenza n. 31581/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 1.2.2010, sulla base di convocazioni ricevute (23.7 e 29.10.2008) esecutive di un verbale di conciliazione relativo alla nullità di un precedente contratto a termine e alla sua disponibilità ad essere inserita in graduatorie per la ricollocazione. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'assunzione non fosse automatica ma subordinata al superamento di una prova di idoneità alla guida, convenuta dalle parti come condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., come risultava dalla lettera di convocazione e dalla dichiarazione firmata dalla ricorrente. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che durante il precedente rapporto aveva già svolto mansioni di guida, che il soggetto valutatore era incompetente, che i mezzi erano stati sostituiti con quadricicli elettrici rendendo inutile la prova per la tutela della sicurezza, e contestava la parziale adesione della motivazione al riferimento di una sentenza parallela denominata "Rampulla"; inoltre censurava la mancata ammissione di prove utili (denunce basate su artt. 115, 100 c.p.c., 2697 c.c., 434 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta dipendenza del pronunciamento dal caso "Rampulla" e irrilevante l'allegato "copia/incolla" rispetto all'identità della fattispecie; ha confermato che la prova di idoneità alla guida costituiva condizione sospensiva pattuita e che la documentazione (lettera di convocazione e dichiarazione firmata) giustificava la decisione della corte territoriale. Le doglianze sulla mancata ammissione di specifiche prove sono state giudicate insufficientemente documentate. Il ricorso è quindi stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità: euro 200,00 per esborsi e euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; rilevato altresì l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la prova di idoneità alla guida fosse stata pattuita dalle parti come condizione sospensiva dell'assunzione; l'obbligo di assunzione non si realizzava se la condizione non si avverava.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza territoriale fosse coerente e che la valutazione delle prove documentali (lettera di convocazione, dichiarazione firmata) fosse corretta.
Evidenziato dalla ricorrente in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e delle prove; la Corte ha confermato la valutazione di merito operata dai giudici di merito, ritenendola non travisata.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla mancata ammissione di prove non fossero adeguatamente documentate e quindi non idonee a ribaltare l'onere probatorio svolto.
Invocato in relazione alle formalità e all'assunzione di prove; la Corte ha ritenuto inammissibili o non decisive le doglianze sulla mancata ammissione di mezzi di prova non specificamente trascritti o allegati al ricorso.
La Corte ha richiamato il limite di censurabilità della motivazione in cassazione: molte delle censure consistono in una lamentata incongruenza/reprise della motivazione che non è più deducibile in questa sede secondo la norma novella.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, co. 1 quater e 1 bis
La sentenza dà atto degli effetti fiscali e processuali relativi al contributo unificato: il ricorrente potrebbe essere tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le previsioni citate.
Massime di principio
- Se l'assunzione è collegata a un verbale di conciliazione ma nel testo o nella documentazione è prevista una prova (es. idoneità alla guida), tale prova può essere qualificata come condizione sospensiva: l'assunzione non diventa automatica se la condizione non si avvera.
- Le lettere di convocazione e le dichiarazioni firmate dalle parti hanno rilevanza probatoria primaria per definire i termini dell'accordo: il contenuto documentale può prevalere su deduzioni generiche della parte.
- Le contestazioni sulla mancata ammissione di mezzi di prova in Cassazione richiedono adeguata allegazione e specificazione in grado di mostrare l'effettivo vizio; l'assenza di trascrizione o allegazione rende la censura meno efficace.
- Il richiamo a pronunce analoghe non determina automaticamente la nullità della decisione: se la fattispecie è sostanzialmente identica, il riferimento e l'utilizzo del precedente possono essere legittimi e non fuorvianti.
- In sede di Cassazione è limitata la sindacabilità della motivazione di merito (art. 360, n. 5 c.p.c.): le critiche che si riducono a rimproveri di incoerenza motivazionale sono spesso inammissibili se non adeguatamente circostanziate.
- Chi impugna sopporta il rischio di soccombenza e dell'onere delle spese anche di legittimità; è importante valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando la questione è eminentemente di fatto e gravata da elementi documentali chiari.
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