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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29605/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo di una procedura concorsuale di un credito di regresso sorto in favore dell’ente garante, a seguito dell’escussione di una garanzia prestata a sostegno di un finanziamento agevolato. In sede di rinvio il Tribunale aveva riconosciuto il credito in via privilegiata per la sorte capitale e, quanto agli interessi, aveva applicato il tasso speciale previsto dalla disciplina sugli interventi pubblici di sostegno solo fino alla fine dell’anno in corso alla data di apertura della procedura, riconoscendo poi soltanto gli interessi al tasso legale fino al deposito del progetto di riparto. La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 9, comma 4, d.lgs. 123/1998, 54 l.fall., 1284 e 2749 c.c., sostenendo che la disciplina speciale sugli interventi di sostegno economico deroga alla regola generale concorsuale e che, quindi, anche gli interessi maturati dopo l’apertura della procedura dovrebbero essere privilegiati al tasso speciale previsto dalla legge speciale, non al tasso legale ex art. 1284 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia concorsuale, l’espressione "misura legale" contenuta nell’art. 2749 c.c. va intesa come richiamo al tasso legale generale di cui all’art. 1284 c.c., non al tasso previsto da una disciplina speciale che regola il singolo credito. Per effetto dell’art. 54 l.fall., che richiama l’art. 2749 c.c., il privilegio sugli interessi è temporalmente limitato: il tasso speciale può operare solo nei limiti consentiti dalla disciplina concorsuale, mentre per il periodo successivo all’apertura della procedura opera il tasso legale fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche solo parzialmente. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di difese dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 123/1998

    Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina speciale sugli interventi pubblici di sostegno alle imprese.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 123/1998

    "tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ... maggiorato di cinque punti percentuali"

    Prevede un tasso speciale per la restituzione dell’intervento pubblico, ma la Corte ne limita la rilevanza entro i confini della disciplina concorsuale.

  • art. 54 l.fall.

    In materia fallimentare estende il privilegio agli interessi richiamando l’art. 2749 c.c. e, per i privilegi generali, fa cessare il decorso degli interessi al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente.

  • art. 1284 c.c.

    Costituisce il parametro del tasso legale generale richiamato dall’art. 2749 c.c. per gli interessi ammessi al privilegio in sede concorsuale.

  • art. 2749 c.c.

    La "misura legale" ivi richiamata indica il tasso legale generale ex art. 1284 c.c., non il tasso previsto da una legge speciale per il singolo credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel concorso tra creditori, la nozione di "misura legale" richiamata dalle norme codicistiche sui privilegi va riferita al tasso legale generale ex art. 1284 c.c., salvo diversa previsione espressa della disciplina concorsuale.
  • Le leggi speciali che fissano un tasso di interesse per uno specifico credito non prevalgono, in sede di ammissione al passivo, sulla disciplina generale degli effetti del concorso dei creditori, quando il codice civile e la legge fallimentare dettano un criterio unitario per gli interessi privilegiati.
  • Per i crediti assistiti da privilegio generale, il privilegio sugli interessi incontra un limite temporale nella procedura concorsuale: gli interessi ulteriori maturano nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina fallimentare, fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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