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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27686/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impiegato in regime di somministrazione aveva agito nei confronti della società utilizzatrice chiedendo l'accertamento di essere stato vittima di mobbing o straining, ovvero comunque di comportamenti vessatori e illeciti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In fatto, egli aveva dedotto: la mancata assunzione a tempo indeterminato nonostante asserite assicurazioni; due lettere di richiamo; due colloqui con responsabili aziendali, dei quali erano state prodotte trascrizioni. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, rilevando che le allegazioni non erano idonee a sostenere la pretesa risarcitoria e che non emergevano, dalle trascrizioni prodotte, condotte aziendali vessatorie o lesive della dignità del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 420 c.p.c. per il mancato deposito/acquisizione dei file audio dei colloqui; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse valutato superficialmente trascrizioni e contenuto degli insulti; 3) violazione delle norme su mobbing/straining e degli artt. 2087 e 2043 c.c., per omessa considerazione del quadro complessivo dei fatti; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver attribuito rilievo alla contumacia della società nei primi due gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato superflua l'acquisizione dei file audio perché dalle trascrizioni non emergevano condotte vessatorie; il secondo era precluso dalla doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; il terzo era inammissibile perché formalmente prospettava una violazione di legge, ma in realtà chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti; il quarto era inammissibile poiché la censura sull'art. 116 c.p.c. non riguardava un'erronea applicazione di regole legali di prova, ma la sola valutazione del materiale istruttorio, oltre al fatto che la contumacia è comportamento neutrale e non equivale ad ammissione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 420 c.p.c.

    La doglianza sul mancato deposito o acquisizione dei file audio è stata ritenuta non decisiva perché la corte di merito aveva già valorizzato le trascrizioni e ritenuto superflua l'audizione dei file.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda solo l'erronea applicazione della norma al fatto accertato, non la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, in presenza di doppia conforme, se non si indicano diverse ragioni fattuali delle due decisioni.

  • art. 2087 c.c.

    La norma è richiamata come possibile base di responsabilità datoriale, ma la Corte evidenzia che mancavano allegazioni idonee a dimostrare condotte inadempienti o illecite riconducibili a tale disposizione.

  • art. 2043 c.c.

    È evocata quale possibile fondamento di responsabilità aquiliana, ma la Corte rileva l'assenza di allegazioni e prove di fatti storici integranti un illecito risarcibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o pretende di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale; non quando si contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • art. 1226 c.c.

    La domanda risarcitoria includeva la richiesta di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori fondati su mobbing, straining o comunque su condotte vessatorie del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda quando le allegazioni fattuali siano insufficienti a descrivere condotte specifiche, connotate da lesività della dignità o della personalità morale del lavoratore.
  • La censura in cassazione per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione della vicenda storica, perché tale doglianza ricade, se mai, nel vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali diverse ragioni di fatto sorreggano la sentenza di primo grado e quella d'appello.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge o abbia applicato erroneamente una regola legale di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia mal ponderato gli elementi di causa.
  • La contumacia della parte convenuta è un comportamento processuale neutrale e non equivale a riconoscimento dei fatti allegati dall'attore, né consente di fondare da sola l'accoglimento della domanda.
  • Quando la corte di merito reputa superflua un'ulteriore acquisizione istruttoria perché il materiale già acquisito non dimostra i fatti costitutivi della pretesa, tale valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità astrattamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMobbingAppelloRicorso per cassazioneProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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