Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39514/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto per violazione di legge e vizio di motivazione: la ricorrente denunciava che, in violazione dell'art. 558, comma 3, e dell'art. 195, comma 4, c.p.p., il Tribunale aveva autorizzato la relazione orale di un ufficiale di polizia giudiziaria non intervenuto all'arresto (avendo solo redatto un'informativa), configurando l'uso di un teste de relato a fondamento della convalida

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali citati, la convalida può fondarsi sul verbale di arresto e sulle relazioni scritte degli operanti regolarmente trasmesse quando gli agenti non possono rendere la relazione orale. Nel caso concreto il verbale di arresto era autosufficiente a sorreggere la decisione e la relazione orale dell'ufficiale intervenuto in udienza si è limitata a sintetizzare il contenuto del verbale senza introdurre elementi difformi; dunque la censura risultava infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 558 c.p.p. (commi 3 e 4)

    L'art. 558 c.p.p. non richiede l'oralità assoluta della relazione degli operanti per la convalida: se gli agenti non possono presenziare, il verbale di arresto e le relazioni scritte regolarmente trasmesse sono idonei a sostenere la convalida

  • art. 195 c.p.p. (comma 4)

    La norma sul divieto di utilizzare dichiarazioni di terzi come prove dirette non è stata ritenuta violata quando la relazione orale non introduce fatti diversi dal verbale scritto già acquisito; l'uso di una relazione sintetica non integra per sé un 'teste de relato' decisivo

  • art. 122 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla disciplina dell'art. 558 c.p.p. per legittimare l'utilizzo del verbale e delle relazioni scritte degli operanti come supporto alla convalida

  • art. 386 c.p.p. (comma 3)

    Il procedimento di convalida deve consentire la rapida presentazione dell'arrestato prima della scadenza del termine di 24 ore; ciò giustifica l'ammissibilità di strumenti scritti quando l'oralità non sia possibile

  • art. 616 c.p.p. (comma 1)

    Norma applicata per la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato

  • art. 337 c.p. (resistenza) e norme sulle lesioni aggravate

    Indicate come fattispecie per le quali era stato disposto l'arresto; non oggetto diretto del giudizio di ammissibilità del ricorso ma rilevanti nel contesto fattuale

Massime di principio

  • La convalida dell'arresto può essere adeguatamente supportata da verbale di arresto e relazioni scritte degli operanti regolarmente trasmesse anche in assenza della loro presenza orale in udienza
  • La presenza in udienza di un ufficiale che non ha eseguito l'arresto non è di per sé causa di nullità se la sua esposizione non introduce fatti diversi o contraddittori rispetto al verbale scritto
  • Per contestare efficacemente la convalida sul punto occorre dimostrare una discordanza specifica tra il contenuto del verbale scritto e le dichiarazioni rese in udienza o l'insufficienza del verbale a sorreggere le conclusioni del giudice
  • L'obiettivo della norma sulla convalida è la celere verifica dell'arresto: pertanto i mezzi scritti sono ammessi per garantire la tempestività procedurale quando l'oralità è impraticabile
  • Un ricorso che non evidenzi in modo puntuale e concreto il pregiudizio derivante dall'uso di una relazione non operativa rischia di essere dichiarato inammissibile e di essere sanzionato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.