Cassazione Civile, Ordinanza n. 05250/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario concesso per euro 650.000, da restituirsi in 180 rate, assistito da ipoteca su immobili e fideiussioni. La mutuataria sosteneva che l'effettiva erogazione fosse rimasta limitata a euro 111.683,85, perché la banca aveva trattenuto e destinato il residuo all'estinzione di esposizioni debitorie di altre società del gruppo senza sua autorizzazione, configurando un "auto pagamento" non consentito. In primo grado le domande della mutuataria furono rigettate; in appello, invece, fu dichiarato che il mutuo era efficace solo per la somma effettivamente erogata, con riduzione dell'ipoteca. Su tale base la banca propose ricorso per cassazione, deducendo: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme sul mutuo e del valore della quietanza, sostenendo che la mutuataria avesse dichiarato di aver ricevuto le somme; violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dei doveri di buona fede e correttezza. In un giudizio connesso, la cessionaria del credito e sua mandataria impugnò la sentenza che, in sede di opposizione a precetto, aveva negato efficacia esecutiva al mutuo per difetto di erogazione alla mutuataria, deducendo analoghi vizi, chiedendo anche la riunione dei ricorsi e censurando altresì le spese. La mutuataria resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per la stretta connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi respinto entrambi i ricorsi: ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva chiaramente fondato la decisione sull'accertamento per cui la banca aveva destinato parte del finanziamento a debiti di terzi senza autorizzazione della mutuataria, sicché quella parte di somma non poteva dirsi messa a disposizione della stessa e il mutuo non si era perfezionato per tale importo, con conseguente impossibilità di utilizzarlo come titolo esecutivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati su circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata, non accertabili in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sulla violazione delle norme ermeneutiche, perché dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, e, quanto alla doglianza di abuso del diritto, l'ha ritenuta nuova perché non trattata nei gradi di merito. Inammissibile anche il motivo sulle spese, perché non costituiva autonoma censura. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è nulla solo se meramente apparente; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta chiara e non apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma il motivo è stato respinto perché la ratio decidendi era intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata ritenuta infondata.
Richiamato a sostegno della tesi secondo cui il mutuo e la quietanza avrebbero provato l'avvenuta erogazione; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su un fatto non accertato in sentenza.
Richiamati come disciplina del mutuo; la Corte ha ribadito che, per la somma non effettivamente messa a disposizione della mutuataria, il mutuo non può dirsi perfezionato.
Invocato per attribuire fede privilegiata alla quietanza; la censura è stata dichiarata inammissibile perché basata su circostanze fattuali non risultanti dalla decisione impugnata.
Richiamati per denunciare violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto; le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.
Richiamati come canoni ermeneutici del contratto; la Corte ha escluso che le censure fossero puntuali e ha ritenuto che celassero una richiesta di riesame del merito.
Il contratto di mutuo, nei limiti della somma non erogata alla mutuataria, non poteva essere posto a base di esecuzione coattiva quale titolo esecutivo.
Richiamato nel secondo ricorso per descrivere la cessione in blocco del credito alla società cessionaria.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché meramente conseguenziale all'eventuale accoglimento dei motivi principali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo comprensibile la ratio decidendi, consentendo di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito.
- Non può essere introdotta in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti di causa o l'accertamento di circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata.
- Le censure di violazione delle norme ermeneutiche contrattuali sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell'accordo e degli atti di causa.
- Un mutuo non può considerarsi perfezionato, né utilizzabile come titolo esecutivo per la parte corrispondente, se la somma non è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario ma è stata unilateralmente destinata dal mutuante a estinzione di debiti di terzi senza autorizzazione del mutuatario.
- La deduzione di abuso del diritto è inammissibile quando introduce per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito.
- La censura sulle spese processuali è inammissibile se non contiene una autonoma critica alla statuizione impugnata, ma dipende soltanto dall'eventuale accoglimento dei motivi principali.
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