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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25091/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva disposto misure cautelari: De Stefano ha censurato la gravità indiziaria relativa al furto in abitazione del 17 ottobre 2019 (contestando l'applicazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 624-bis c.p.), lamentando l'assenza di indizi specifici della sua presenza nella casa al momento del furto; Ercolano ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari (arresti domiciliari) evidenziando la lontananza temporale dei fatti (2019), la propria incensuratezza, la natura secondaria della partecipazione e l'eccezionalità dell'evento. Il PG in cassazione aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale in ordine all'attribuzione del furto a De Stefano, osservando che il generico riferimento al "gruppo" non è idoneo a individuare i partecipi e che non era stato riscontrato il dedotto appello difensivo. Quanto a Ercolano, la Corte ha rilevato l'omessa valutazione del tempo trascorso (2019-2022), dell'incensuratezza e dell'assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. "tempo silente"), elementi che la giurisprudenza impone di considerare ai fini della perdurante necessità cautelare. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza è stata annullata e rimessa per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa (errata applicazione): riguarda le disposizioni sul procedimento penale; la Corte ha valutato l'adeguatezza della motivazione del giudice del riesame in relazione alla gravità indiziaria richiesta dall'istruttoria.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha censurato l'insufficiente indicazione di elementi concreti che colleghino la ricorrente De Stefano al compimento di tale delitto.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante di mafiosità richiamata nel capo d'imputazione: pur essendo richiamata, la Corte ha comunque ricordato che l'aggravante non esime il giudice cautelare dall'esaminare l'attualità delle esigenze cautelari e gli elementi individuali dell'indagato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiama il principio (richiamato in giurisprudenza citata) secondo cui, anche in ipotesi con presunzione relativa di esigenze cautelari (reati associativi/416-bis), il giudice deve considerare il tempo intercorso e gli eventuali periodi di "tempo silente" per valutare l'attualità della pericolosità.

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27

    Norma procedurale che consente la requisitoria scritta del PG in sede di cassazione; nel caso il PG aveva presentato requisitoria scritta con esito per l'inammissibilità, ma la Corte ha comunque esaminato i motivi e accolto i ricorsi.

Massime di principio

  • Il riferimento generico a un "gruppo" non è sufficiente per attribuire a specifici indagati la responsabilità di un singolo episodio: il giudice deve indicare elementi probatori concreti che colleghino ciascun indagato al fatto contestato.
  • In procedimenti per delitti di stampo mafioso o con aggravante ex art. 416-bis, il giudice cautelare deve comunque valutare l'attualità delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso: il "tempo silente" può far venir meno la necessità della misura se non emergono condotte recenti indicative di pericolosità.
  • L'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di procedimenti pendenti sono elementi rilevanti da valutare e motivare esplicitamente nel provvedimento cautelare.
  • La motivazione del provvedimento di riesame deve rispondere specificamente alle doglianze difensive: l'omessa considerazione delle eccezioni sollevate può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Anche quando sussiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi, tale presunzione non è assoluta e va bilanciata con elementi oggettivi e soggettivi sulla persistente pericolosità dell'indagato.

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