Cassazione Penale, Sentenza n. 41430/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione relativamente a tre sentenze concernenti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi in data 13/11/2019, 08/08/2020 e 19/02/2021. Il ricorrente denuncia errata applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 671 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha dato eccessivo rilievo a un presunto lungo lasso temporale tra i reati, non ha considerato valutazioni già compiute nella fase di cognizione (che avevano riconosciuto la continuazione tra fatti posti in date prossime) e ha omesso di motivare adeguatamente l'esclusione del medesimo disegno criminoso, limitandosi a ritenere le condotte dettate da motivi contingenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha richiamato il principio secondo cui il Giudice dell'esecuzione, investito di istanza ex art. 671 c.p.p., non può ignorare le valutazioni già compiute in sede di cognizione (o in precedenti decisioni di esecuzione) circa il vincolo della continuazione e deve motivare specificamente se intende discostarsene. Ha constatato che il Tribunale di Monza non si è confrontato con il precedente riconoscimento della continuazione (anche da parte della Corte d'appello di Milano) e ha enfatizzato erroneamente una distanza temporale non corrispondente ai fatti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Monza in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione di valutare nel complesso le risultanze fattuali e giuridiche emergenti.
Norme richiamate
La norma sul concorso materiale/ideale e continuità è stata invocata come parametro di corretto accertamento del vincolo della continuazione; la Corte segnala che la ricostruzione del 'disegno criminoso' deve tener conto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione
Prevvede l'istanza al Giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; la Corte precisa che il Giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma non può omettere di confrontarsi con le precedenti valutazioni di cognizione senza motivare specificamente il perché del dissenso
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU stupefacenti)
Definisce il reato assoggettato alle sentenze in questione; rilevanza nella valutazione della natura degli atti (cedere stupefacenti) e nella considerazione degli indicatori che possono avvalorare la continuazione (modalità, luogo, prossimità temporale)
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez.1, n. 54106/2017; Sez.1, n. 6224/2023; Sez.1, n. 4716/2013)
Principi consolidati: il Giudice dell'esecuzione non può trascurare valutazioni già operata in sede di cognizione o in precedenti decisioni di esecuzione; può discostarsene solo fornendo specifiche e significative ragioni; il rigore motivazionale è obbligatorio quando si nega la continuazione rispetto a valutazioni pregresse
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013 (richiamata per la composizione del giudice)
Richiamata quale riferimento normativo/giurisprudenziale in tema di composizione del Tribunale per il nuovo esame (rinvio in diversa persona fisica)
Massime di principio
- Il Giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su istanza ex art. 671 c.p.p., deve valutare le risultanze già acquisite in sede di cognizione e motivare specificamente il dissenso rispetto a precedenti riconoscimenti della continuazione.
- La sola distanza temporale tra reati non è sufficiente, di per sé, a escludere la continuazione: il giudizio deve considerare insieme natura del reato, modalità, luogo di commissione e prossimità temporale complessiva.
- Se in precedenti sentenze è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti posti in epoche prossime, il Giudice dell'esecuzione deve spiegare perché, nel nuovo esame, quel criterio non si applica, indicando elementi specifici che giustifichino la diversa valutazione.
- La mancata o superficiale motivazione sull'esclusione della continuazione comporta annullamento e rinvio: l'istanza va riesaminata con rigorosa e completa valutazione del quadro fattuale e giuridico.
- Nel rinvio per nuovo esame è opportuno che la nuova composizione del Tribunale consideri sia le prove e i provvedimenti già esistenti sia la coerenza logico-giuridica nella ricostruzione del "disegno criminoso".
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