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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27095/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva agito per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti in proprio e come imprenditore per effetto dell'illegittimo protesto di un assegno da lui emesso e della conseguente revoca degli affidamenti bancari. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi legittima la levata del protesto perché l'assegno era stato presentato molto tempo dopo la chiusura del conto di traenza, irrilevante la denuncia di furto del carnet di assegni non comunicata alla banca e non provata la dedotta compensazione dell'importo dell'assegno con saldi attivi di altri conti. Nel ricorso per cassazione il correntista ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di correttezza e buona fede, della disciplina dell'assegno bancario e della legge sugli assegni, sostenendo che la banca avesse errato nel ritenere chiuso il conto, nel negare propri obblighi informativi e nel non compensare il titolo con altri saldi attivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura fosse in realtà diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. Quanto alla doglianza sulla compensazione, la Corte ha inoltre osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assoluta carenza di prova dell'esistenza di un credito compensabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione perché la doglianza è ritenuta meramente fattuale

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di diligenza, ma la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una diversa valutazione dei fatti

  • art. 1178 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica e utile incidenza nella decisione di legittimità

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'interpretazione secondo buona fede, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del motivo

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di esecuzione secondo buona fede, ma la censura è giudicata inammissibile

  • art. 1853 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compensazione, ma la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio della sentenza impugnata

  • art. 1856 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne affronti il contenuto per la natura fattuale del motivo

  • art. 2 r.d. n. 1736 del 1933

    richiamato dal ricorrente nella disciplina degli assegni bancari, ma non applicato in concreto dalla Corte per inammissibilità del motivo

  • art. 45 r.d. n. 1736 del 1933

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione nel merito

  • art. 64 r.d. n. 1736 del 1933

    richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina il fondamento sostanziale della doglianza

  • artt. 9, 9-bis e segg. L. n. 386 del 1990

    richiamati dal ricorrente sulla disciplina degli assegni bancari, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato; la Corte osserva che il motivo, pur formalmente di violazione di legge, è in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 1226 c.c.

    citato nella domanda risarcitoria per la liquidazione equitativa dei danni

  • art. 2056 c.c.

    citato nella domanda risarcitoria per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. S.U. n. 4315 del 20 febbraio 2020

    richiamata per il principio sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo, il motivo che non attacca tale specifica affermazione è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la riedizione del giudizio di merito né la sostituzione della propria ricostruzione fattuale a quella accertata dai giudici di merito.
  • La domanda di risarcimento del danno da protesto di assegno richiede la dimostrazione rigorosa dei fatti costitutivi allegati, inclusa l'esistenza di un eventuale credito da opporre in compensazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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