Cassazione Civile, Ordinanza n. 17672/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata inclusione di una dirigente regionale in una procedura per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale, poi attribuito a un altro candidato. La lavoratrice ha agito chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e del danno non patrimoniale, sostenendo che la nomina fosse avvenuta in violazione delle regole sugli incarichi dirigenziali apicali, del d.lgs. 165/2001, della normativa regionale e del CCNL, nonché dei canoni di buona fede e correttezza, per omessa comparazione tra i candidati. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha riconosciuto solo un ristoro limitato. Con il ricorso per cassazione contro tale sentenza la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di diritto fissato nella precedente ordinanza di cassazione, per avere la Corte territoriale qualificato il vizio della motivazione come insufficienza e non come mancanza/illegittimità; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere ritenuto esistente una motivazione idonea; 3) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sul danno da perdita di chance; 4) ulteriore violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per non avere svolto una vera comparazione tra i candidati; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese nonostante la soccombenza della Regione. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e fondato il quinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo relativo alle spese di lite, rigettando gli altri quattro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame di tale profilo e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul merito della domanda risarcitoria ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come ipotesi di motivazione insufficiente e aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla perdita di chance, in particolare per la carenza di allegazione/prova sui profili degli altri candidati e sulla comparazione necessaria. La Corte ha inoltre ribadito che, in sede di rinvio, non vi era un giudicato preclusivo sulla qualificazione del vizio motivazionale e che il controllo di legittimità non può sostituirsi all'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
La partecipazione al precedente giudizio di cassazione non impone l'astensione del magistrato nel successivo ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio, perché non compromette imparzialità e terzietà.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per i motivi di violazione/falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte precisa che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche fissate nella decisione rescindente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare la violazione del principio di diritto della precedente cassazione; la Corte ritiene però infondato il motivo perché il giudice di rinvio poteva qualificare la motivazione come insufficiente.
art. 19 d.lgs. 165/2001
La nomina di un incarico dirigenziale apicale è ricondotta nell'alveo della legittimità amministrativa e deve rispettare i criteri normativi e procedimentali richiamati dalla giurisprudenza.
art. 97 Cost.
La scelta dell'incaricato deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità, che impongono criteri e comparazione ove previsti/ricavabili dal quadro normativo.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Sono richiamati a sostegno dell'obbligo di buona fede e correttezza nella procedura e nella gestione del rapporto.
art. 1218 c.c.
Viene richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma la Corte afferma che il danno da perdita di chance richiede comunque la prova degli elementi costitutivi del pregiudizio allegato.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio grava sull'attore quanto ai fatti costitutivi del danno da perdita di chance; non basta allegare l'illegittimità dell'atto senza dimostrare la concreta e seria probabilità di esito diverso.
art. 91 c.p.c.
La regola della soccombenza impedisce di porre integralmente le spese a carico della parte vittoriosa in assenza di una specifica ragione di compensazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede i presupposti di legge e una motivazione; nel caso concreto la Corte d'appello li aveva omessi, sicché la statuizione è stata cassata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di qualificare la fattispecie concreta quando la pronuncia rescindente non abbia già formato un giudicato implicito sulla specifica sottocategoria del vizio esaminato.
- Ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance per illegittima pretermissione in un incarico dirigenziale pubblico, il candidato escluso deve provare non solo l'illegittimità della procedura, ma anche la concreta e seria probabilità che, applicando correttamente i criteri di selezione, avrebbe ottenuto l'incarico o un esito diverso favorevole.
- La distinzione tra motivazione mancante/illegittima e motivazione soltanto insufficiente incide sul metodo di accertamento del danno: nel primo caso si procede a una nuova valutazione comparativa dei curricula; nel secondo si verifica, sulla base dei criteri effettivamente esplicitati, se una comparazione corretta avrebbe potuto ragionevolmente condurre a un diverso esito.
- In tema di perdita di chance, l'onere probatorio del danneggiato comprende l'allegazione e la prova, anche presuntiva, degli elementi di fatto necessari a dimostrare la serietà della probabilità perduta; non è sufficiente spostare integralmente sull'amministrazione la prova dei fatti impeditivi se questi attengono in realtà ai fatti costitutivi della pretesa.
- La compensazione integrale delle spese processuali non può essere disposta in assenza dei presupposti legali e senza un'adeguata motivazione; un accoglimento, sia pure parziale, della domanda non equivale automaticamente a reciproca soccombenza.
- In sede di controllo di legittimità sulla sentenza del giudice di rinvio, la Cassazione può verificare il rispetto dei limiti del rinvio e dei principi di diritto vincolanti, ma non sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento fattuale riservato a quest'ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17548/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17550/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17600/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17669/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →