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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35246/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata era stata condannata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2015, alla pena di tre mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017 e successivamente modificato dall’art. 21-ter del d.l. n. 113 del 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, censurando l’illegittimità del provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 5 agosto 2021, notificato il 6 agosto 2021. Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati e, in parte, riproponevano doglianze già esaminate nei gradi di merito, sollecitando inoltre una diversa lettura non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva correttamente motivato la conformità del provvedimento questorile ai presupposti di legge. Quanto al secondo, ha ritenuto coerente la motivazione d’appello che aveva attribuito valore decisivo a una pluralità di elementi negativi per negare le attenuanti generiche, rispetto agli elementi favorevoli indicati dalla difesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017

    la Corte di appello che con motivazione puntuale e corretta in diritto ha dato conto della conformità del provvedimento del Questore ai presupposti di cui agli art. 9 e 10 del d.l.n. 147 del 2017

    La legittimità della condanna è stata confermata sulla base della valutazione d’appello secondo cui il provvedimento questorile era conforme ai presupposti normativi richiamati.

  • artt. 9 e 10 d.l. n. 147/2017

    la Corte di appello che con motivazione puntuale e corretta in diritto ha dato conto della conformità del provvedimento del Questore ai presupposti di cui agli art. 9 e 10 del d.l.n. 147 del 2017

    Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione d’appello circa la conformità del provvedimento del Questore ai presupposti stabiliti da tali disposizioni.

  • art. 62-bis c.p.

    hanno attribuito valore decisivo ai fini del diniego delle circostanze generiche, rispetto agli elementi favorevoli prospettati dalla difesa

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice, con motivazione coerente, attribuisce rilievo decisivo agli elementi negativi emersi, anche rispetto agli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non vi siano elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già puntualmente esaminate e confutate dal giudice d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi già valutati dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi sulla valutazione decisiva di una pluralità di elementi negativi, anche quando la difesa prospetti elementi favorevoli, purché la motivazione del giudice sia coerente.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

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