Cassazione Civile, Ordinanza n. 16049/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione forzata promossa da un comune mediante pignoramento delle disponibilità del debitore presso una banca, l'ente esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo, per quanto emerge dal testo, la prescrizione del credito azionato per sorte capitale, il difetto di titolo esecutivo per gli interessi e l'impignorabilità dei crediti pignorati. L'opposizione è stata accolta dal tribunale e la decisione è stata confermata in appello. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma dalla sentenza emerge che la questione centrale in sede di legittimità era preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, contestata per tardività. La Corte ha rilevato che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2011 e impugnazione di sentenza pubblicata il 7 aprile 2020, si applicava il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; detratta la sospensione Covid, il termine scadeva il 12 novembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 14 dicembre 2020. Il ricorrente ha tentato di superare l'eccezione nella memoria, sostenendo l'applicabilità della sospensione feriale, ma la Corte ha escluso che essa valga per le opposizioni esecutive e, comunque, ha precisato che né la natura del titolo esecutivo né i motivi dell'opposizione incidono su tale regime.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente il profilo della tempestività dell'impugnazione: ha applicato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., ha sottratto la sospensione dei termini processuali da Covid-19 e ha verificato che il ricorso, notificato il 14 dicembre 2020, era oltre il termine scaduto il 12 novembre 2020. Ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione feriale perché il giudizio aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. in un'espropriazione presso terzi, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del comune ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ordine di distrazione in favore del difensore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
indica l'opposizione all'esecuzione proposta nel corso del processo esecutivo; la natura di tale giudizio è stata ritenuta rilevante per escludere la sospensione feriale dei termini.
per i giudizi iniziati dopo la modifica del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la fissazione dell'adunanza e per la memoria depositata dalla parte ricorrente.
richiamato per qualificare il procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi.
art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
norma che ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
richiamata come modifica che ha portato, per il termine lungo di impugnazione, al regime semestrale dell'art. 327 c.p.c.
decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23
richiamato come norma modificativa del regime di sospensione dei termini Covid.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
R.D. 14 aprile 1910 n. 639
richiamato solo per descrivere il titolo esecutivo originario (ingiunzione di pagamento).
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, quando il giudizio di primo grado è soggetto al regime introdotto dalla legge n. 69 del 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo diverse sospensioni processuali applicabili.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossi nel corso di un'espropriazione forzata, anche se l'opposizione investe questioni sul titolo esecutivo o sull'impignorabilità dei beni o crediti pignorati.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine va computato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali eventualmente disposte dalla normativa emergenziale, ma tale computo non consente di recuperare un ricorso notificato oltre la scadenza finale.
- La natura del titolo esecutivo e le ragioni sostanziali poste a base dell'opposizione non incidono sul regime processuale relativo alla sospensione feriale quando l'oggetto del giudizio è una opposizione all'esecuzione in corso di esecuzione forzata.
- La tardività del ricorso determina la sua inammissibilità e comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli effetti previsti per il contributo unificato.
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