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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Gli attori in primo grado avevano chiesto che fosse dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà di un rudere di stalla sito nel Comune di Tombolo, insistente su parte del mappale 179. La convenuta aveva resistito alla domanda e, chiamando in causa i propri danti causa, aveva chiesto in via subordinata la loro manleva e la riduzione del prezzo di acquisto. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione; la Corte d'appello aveva confermato il merito ma aveva compensato integralmente le spese del primo grado. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza d'appello, assumendo che la Corte territoriale non potesse compensare d'ufficio le spese di primo grado perché la parte appellante non avrebbe impugnato specificamente quel capo; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo l'illegittimità della compensazione integrale delle spese, non essendo ravvisabili i presupposti di legge. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando il rigetto della sua domanda di manleva verso i terzi chiamati, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese solo quando riforma, anche parzialmente, la sentenza; se invece conferma il merito, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se specificamente impugnata. Nel caso concreto, però, ha rilevato che l'appellante aveva effettivamente censurato anche il capo sulle spese, sicché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che la motivazione non sia illogica o erronea e che siano indicate specifiche gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato la compensazione con la particolare laboriosità dell'indagine testimoniale e peritale necessaria per accertare l'usucapione di un bene che, in via teorica e formale, avrebbe potuto risultare di proprietà della convenuta. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la parte appellante ha in realtà impugnato anche il capo sulle spese; la modifica d'ufficio delle spese è invece consentita, in caso di conferma del merito, solo in presenza di specifico motivo d'impugnazione su quel capo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza resta il criterio generale per la regolazione delle spese, ma il suo sindacato in cassazione è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia ingiustamente gravata delle spese senza adeguata base legale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti delle 'gravi ed eccezionali ragioni'; tale potere è controllabile in cassazione solo per non illogicità o erroneità della motivazione e per la presenza di ragioni specifiche e non meramente formulaiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge consente di sindacare la corretta applicazione delle norme sulle spese e i limiti della compensazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è scrutinata come vizio processuale della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sulla motivazione della compensazione è stato esaminato nei limiti del sindacato consentito sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1480 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla domanda di manleva verso i terzi venditori.

  • art. 1483, comma 2, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla garanzia per evizione/manleva.

  • art. 1484 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla garanzia del venditore.

  • art. 1485 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma violata in relazione alla garanzia del venditore.

Massime di principio

  • In caso di conferma in appello della decisione di merito di primo grado, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato; il giudice d'appello non può rimettere d'ufficio le spese se non ricorre una riforma, totale o parziale, della sentenza.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando il giudice di merito indichi specifiche gravi ed eccezionali ragioni riferite alla concreta controversia; non basta un richiamo generico alla particolarità della lite.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare l'assenza di motivi illogici o erronei e il rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese senza base normativa adeguata.
  • Nell'accertamento dell'usucapione, la complessità dell'indagine istruttoria e la potenziale apparenza di titolarità del bene in capo alla controparte possono integrare ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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