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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società cessionaria)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione scaduti e da scadere relativi a un immobile adibito a bar/pasticceria/tavola calda, immobile in origine locato a una persona fisica che aveva poi comunicato la cessione del ramo d'azienda a una società. L'opponente contestava la propria legittimazione passiva e, in subordine, chiedeva la riduzione delle somme e la condanna della terza chiamata a manlevarla o comunque a rimborsarle quanto eventualmente versato. Il tribunale revocava il decreto e dichiarava cessata la materia del contendere; in appello l'opponente insisteva soprattutto sulla validità della chiamata del terzo e sulla domanda di manleva. La corte territoriale riteneva erronea la nullità della chiamata di terzo, ma rigettava comunque la domanda perché non provata la successione della società cessionaria nel contratto di locazione, l'obbligo di quest'ultima di pagare i canoni e l'effettivo mancato pagamento. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e violazione dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, poiché la controparte non si era costituita in appello e la decisione dipendeva dall'acquisizione del fascicolo di parte monitoria, la corte avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori e ordinare il deposito del fascicolo, eventualmente rimettendo la causa sul ruolo, invece di rigettare la domanda per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non era realmente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva rigettato la domanda di rimborso per difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa nei confronti della terza chiamata, e tale specifica motivazione non era stata efficacemente attaccata. È stato quindi ribadito il principio secondo cui il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta giustificazione della decisione impugnata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato però dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere un dovere del giudice di appello di attivare poteri istruttori; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo; non è stato accolto perché il motivo non era correlato alla motivazione decisoria.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del vizio processuale dedotto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di critica alla motivazione effettiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l'asserito errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente posto a carico della parte attrice/opponente l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali; la censura è stata giudicata inammissibile perché non investiva la reale ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in ricorso come vizio di valutazione della prova; la Corte ha escluso che ciò colpisse la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare una motivazione diversa o solo apparentemente rilevante.
  • Quando la domanda di rivalsa o manleva si fonda sulla pretesa successione di un terzo nel rapporto locatizio, incombe sulla parte che la propone l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi subentro, obbligo di pagamento e mancato adempimento.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esercitare poteri istruttori officiosi in sostituzione dell'allegazione e della prova dei fatti costitutivi della domanda, se la carenza probatoria riguarda elementi essenziali della pretesa.
  • La mancata costituzione della controparte non esonera la parte che agisce da un adeguato assolvimento dell'onere probatorio sui fatti posti a base della domanda.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazioni di norme processuali o sull'apprezzamento della prova è irrilevante se non coglie la specifica ragione decisoria adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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