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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24546/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da domande di legittimazione e affrancazione, proposte ai sensi della legge sugli usi civici, relative a terreni siti in contrada Sant'Onofrio nel comune di San Marco Argentano. I richiedenti assumevano che i fondi avessero natura civica e che l'occupazione ultradecennale potesse essere legittimata; un oppositore contestò invece la natura demaniale, sostenendo che i terreni appartenessero al patrimonio della Chiesa e fossero stati concessi in enfiteusi perpetua alla propria famiglia. In primo grado il Commissario per la liquidazione degli usi civici, aderendo alla consulenza tecnica, escluse la sussistenza di usi civici e dichiarò la natura allodiale dei terreni. La Corte d'appello, in un primo giudizio, aveva respinto il reclamo per difetto di legittimazione dei richiedenti; la Cassazione cassò quella decisione rilevando che l'accertamento sulla natura civica del suolo era incidentale rispetto alla domanda e che non occorreva una formale spendita della qualità di civis, essendo sufficiente la rilevabilità della residenza dagli atti. Riassunta la causa, la Corte d'appello rigettò nuovamente il reclamo nel merito. Avverso la sentenza di rinvio i ricorrenti proposero due motivi: con il primo dedussero l'omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme; con il secondo denunciarono violazione e falsa applicazione di varie norme processuali e sostanziali, lamentando che la consulenza tecnica fosse errata, che la demanialità dovesse presumersi e che mancassero prove idonee della trasformazione del bene in allodio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non erano state indicate e poste a raffronto le diverse rationes facti delle due decisioni di merito, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile perché sotto la veste della violazione di legge i ricorrenti miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre le critiche non risultavano adeguatamente riprodotte e autosufficienti. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    richiamato come base delle domande di legittimazione e affrancazione delle occupazioni ultradecennali su terre asseritamente civiche

  • art. 7 L. 10 luglio 1930, n. 1078

    richiamato nel contesto delle formalità per l'impugnazione delle decisioni commissariali

  • art. 8 L. 10 luglio 1930, n. 1078

    richiamato nel contesto delle formalità per l'impugnazione delle decisioni commissariali

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura sul fatto decisivo è soggetta al filtro della doppia conforme nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 62 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione della consulenza tecnica

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione della prova

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova in tema di natura del fondo

  • art. 2700 c.c.

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione documentale

  • art. 1317 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla natura del bene e alla prova della trasformazione in allodio

  • art. 2720 c.c.

    invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella valutazione dei titoli

  • art. 1340 c.c. del 1865

    invocato dai ricorrenti insieme alle norme sulla prova della natura del fondo

  • art. 2 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    richiamato dai ricorrenti nel censurare il criterio di accertamento della demanialità

  • art. 25 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332

    richiamato dai ricorrenti nel censurare il criterio di accertamento della demanialità

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il filtro di inammissibilità va applicato a ogni singolo motivo secondo il momento della decisione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel quadro del filtro di inammissibilità e della doppia conforme

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per analogia nel ragionamento sul filtro di inammissibilità

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel capo sulle spese di lite, con condanna dei soccombenti

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non ne dimostra la diversità.
  • La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • In sede di legittimità le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere state specificamente dedotte nei gradi di merito e devono essere riportate in modo autosufficiente, altrimenti non possono essere esaminate.
  • Nel giudizio in materia di usi civici, l'accertamento della natura civica o allodiale del fondo può assumere rilievo incidentale rispetto alla domanda principale di legittimazione, ma la relativa valutazione resta comunque vincolata al corretto perimetro del sindacato di legittimità.
  • Il filtro di inammissibilità di cui all'art. 360-bis c.p.c. opera sul singolo motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre una critica idonea a superare un orientamento consolidato o si risolve in una richiesta di riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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