Cassazione Civile, Ordinanza n. 08346/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria avente ad oggetto un immobile caduto in successione dopo il decesso del de cuius. Alcuni coeredi chiedevano lo scioglimento della comunione, la divisione del bene, la condanna dei convenuti per il presunto spoglio del possesso e il ristoro dei frutti non percepiti. I convenuti contestavano l’occupazione violenta, sostenevano di avere eseguito a proprie spese lavori di miglioria e chiedevano il rimborso delle spese sostenute, oltre alla divisione con attribuzione di quote in natura. In primo grado il giudice dichiarava lo scioglimento della comunione, assegnava l’immobile agli attori, poneva a carico di questi il conguaglio e rigettava le domande riconvenzionali; la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione dell’art. 720 c.c., sostenendo che l’immobile fosse comodamente divisibile in natura, che la stima fosse inattuale e che dovesse essere preferita la richiesta di attribuzione proposta da loro in ragione del fatto di essere gli occupanti e del preteso diritto di abitazione. Con il secondo motivo censuravano il mancato riconoscimento del rimborso delle spese di manutenzione asseritamente sostenute, lamentando omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 115 c.p.c. e erronea valutazione delle prove documentali e della perizia di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sul giudizio di non comoda divisibilità, sulla stima del bene e sulla preferenza per l’attribuzione implicassero una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, anche perché la vicenda era assistita da doppia conforme e quindi era precluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre ribadito che, in tema di divisione ereditaria, l’art. 720 c.c. opera non solo in caso di bene indivisibile ma anche quando il bene non sia comodamente divisibile, e che la scelta dell’assegnatario segue criteri di preferenza legali e valutazioni discrezionali del giudice di merito. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la doglianza si risolveva in una contestazione della valutazione delle prove, inammissibile in cassazione, e che la censura ex art. 115 c.p.c. era comunque generica, perché non riportava adeguatamente gli atti processuali necessari a dimostrare la dedotta non contestazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nelle divisioni ereditarie, il bene non viene attribuito in natura se non è comodamente divisibile; la valutazione della comodità della divisione è rimessa al giudice di merito e comprende anche l’incidenza di costi, opere e deprezzamenti connessi al frazionamento
il diritto del coerede a conseguire in natura la porzione spettante incontra deroga quando opera l’art. 720 c.c. per non comoda divisibilità del bene
richiamati come norme che disciplinano le modalità di formazione delle porzioni in natura nella divisione ereditaria
invocato dai ricorrenti per sostenere un diritto di abitazione, ma la Corte ne ha escluso il rilievo nel caso concreto
il motivo fondato sulla non contestazione è stato ritenuto generico e comunque inidoneo a superare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito
in presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non era deducibile per l’effetto della doppia conforme
richiamato implicitamente nel ragionamento sulla prova del rimborso richiesto per le opere asseritamente eseguite
ritenuto non applicabile ai lavori eseguiti da un comunista nell’inerzia degli altri contitolari
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di divisione ereditaria, il criterio dell’attribuzione in natura è derogato non solo quando il bene sia assolutamente indivisibile, ma anche quando il frazionamento sia soltanto teoricamente possibile e tuttavia non consenta porzioni autonomamente godibili senza servitù, pesi, opere complesse o costi sproporzionati.
- La valutazione della comoda divisibilità del bene e della congruità della stima costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera rilettura delle prove o una diversa ponderazione delle conclusioni peritali.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, sicché le censure che mirano a contestare l’omesso esame di fatti decisivi o la motivazione della sentenza sono inammissibili.
- Nella divisione ereditaria, quando un immobile non comodamente divisibile sia oggetto di più richieste di attribuzione, opera un criterio di preferenza legale che valorizza la maggiore quota e, solo in mancanza di un criterio oggettivo, la richiesta congiunta e le valutazioni di opportunità del giudice.
- Il rimborso delle spese sostenute da un comunista per opere sull’immobile comune richiede prova rigorosa dell’effettiva esecuzione degli interventi, del loro costo e dei presupposti che ne giustificano l’esecuzione; la mera produzione di fatture generiche o di documenti non univocamente riferibili al bene non è sufficiente.
- Le doglianze in cassazione sulla violazione del principio di non contestazione devono essere specifiche e autosufficienti, indicando con precisione il contenuto degli atti processuali dai quali risulterebbe la mancata contestazione della controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →