Cassazione Penale, Sentenza n. 44136/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Claudia Fassina ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca per il 50% della confisca di somme corrispondenti alle polizze assicurative intestate a Raffaela (recte Raffaela) Fassina e beneficiaria la ricorrente. L'istante deduceva: 1) vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente il reddito e il patrimonio di Raffaela (pensione e pregressa attività lavorativa 1967-1988) e per non aver considerato la possibilità di una revoca parziale anche inferiore al 50%; 2) vizio di motivazione in relazione alla provenienza della provvista, sostenendo che versamenti necessari all'acquisto delle polizze erano transitati su conti intestati anche a Raffaela e che il regime di comunione legale (fino al 12/09/2017) avrebbe dovuto far presumere una quota di proprietà in capo a lei. La ricorrente contestava che l'importo confiscato fosse profitto del reato attribuibile esclusivamente a Savioli e sosteneva l'estraneità di Raffaela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la confisca (importo di euro 1.166.311,00) è spettata in relazione ai beni riconducibili concretamente a Pio Savioli (condannato ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.) e che non è stata fornita prova adeguata che Raffaela Fassina avesse contribuito, in misura anche parziale, all'acquisto delle polizze. Il giudice dell'esecuzione aveva valutato l'esiguità della pensione netta di circa 630 euro mensili e l'irrilevanza di redditi di lavoro risalenti agli anni antecedenti al 1988 rispetto ad acquisti del 2017-2018, nonché il fatto che alcune polizze erano state intestate/cedeute a Raffaela nel 2018 dopo il mutamento del regime patrimoniale in separazione dei beni (12/09/2017), elementi coerenti con l'ipotesi di intestazione fittizia. In conseguenza è stata esclusa la restituzione pro quota e il ricorso è stato condannato nelle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Fondamento della confisca per equivalente adottata nei confronti di Pio Savioli: la Corte ha ritenuto che le polizze fossero riconducibili alla sfera di disponibilità del condannato e pertanto assoggettate ad ablazione come prodotti o strumenti collegati all'attività delittuosa
Riferimento alla sentenza definitiva emessa ai sensi del patteggiamento (art. 444): la condanna definita con tale procedura è stata la base fattuale per l'accertamento delle condotte illecite e per la successiva misura ablativa
Principio relativo alla comunione legale dei beni: la Corte ha chiarito che il regime patrimoniale di comunione non produce di per sé la presunzione di appartenenza pro quota dei beni quando risultino elementi che dimostrano l'esclusiva disponibilità del coniuge autore dell'illecito; è necessario provare concretamente il contributo economico lecito del coniuge
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente
Massime di principio
- La mera intestazione o la presenza del regime di comunione legale non basta a sottrarre un bene alla confisca se esistono elementi che dimostrano l'intestazione fittizia o la esclusiva disponibilità dell'autore del reato
- Il soggetto che chiede la restituzione pro quota deve fornire prova chiara e contemporanea della provenienza lecita della provvista impiegata nell'acquisto; redditi modesti o remoti non sono di per sé sufficienti
- Le indagini finanziarie e le movimentazioni bancarie sono decisive: il percorso del denaro e la tempistica delle cessioni/titolarità (es. cessione dopo il mutamento del regime patrimoniale) possono corroborare l'ipotesi di intestazione simulata
- In caso di confisca ai sensi dell'art. 322-ter, l'onere probatorio per escludere la riferibilità del bene al condannato grava sul terzo che invoca l'estraneità o la comproprietà
- Quando si contesta una confisca per equivalente, è utile allegare documentazione bancaria dettagliata, prove immediate di apporto economico (bonifici, assegni, rendicontazioni) e dimostrare la correlazione temporale tra redditi e acquisti
- La Corte valorizza la coerenza temporale e la ragionevolezza della dotazione economica del presunto titolare: redditi esigui e anziani rispetto a investimenti ingenti sono considerati indizio contrario alla reale partecipazione all'acquisto
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