Cassazione Penale, Sentenza n. 28676/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per il reato in concorso di acquisto di 100 grammi di cocaina (art. 110 c.p. e art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso in Cassazione sono: (1) violazione di legge per mancata trascrizione delle intercettazioni e dedotta inutilizzabilità del materiale intercettato, eccepibile in ogni stato e grado anche con rito abbreviato; (2) vizio di motivazione perché la sentenza di appello si limita a richiamare la motivazione di primo grado (relatio) senza autonoma valutazione; (3) vizio di motivazione per presunta interpretazione congetturale delle intercettazioni da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo vago e in contrasto con la giurisprudenza consolidata, secondo cui l'omessa trascrizione delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità se le parti non hanno fatto richiesta e se il materiale è stato legittimamente acquisito; inoltre i ricorrenti non avevano eccepito in tempo le presunte irregolarità né si erano confrontati con le altre fonti di prova (appostamenti, pedinamenti, documenti, localizzazione GPS). Il secondo motivo è stato giudicato inconsistente perché la sentenza di appello contiene una risposta esauriente ai motivi di appello e una revisione critica del compendio probatorio. Il terzo motivo è vago e, in ogni caso, la valutazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione dei principi richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza lo usa per inquadrare la responsabilità concorrente degli imputati nell'acquisto di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce il comportamento di acquisto di sostanze stupefacenti; applicata insieme all'art. 110 c.p. per definire il titolo di reato contestato.
Norma sulle nullità che disciplina le conseguenze delle nullità processuali; la Corte interpreta che l'omessa trascrizione delle intercettazioni non comporta automaticamente una nullità generale o l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando le parti non hanno richiesto la trascrizione.
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad altre sanzioni pecuniarie in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte la invoca per imporre il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i principi che disciplinano l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, in particolare per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso e modulare la somma equitativamente.
Massime di principio
- L'omessa trascrizione delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità del materiale: la trascrizione è una mera trasposizione e la mancata richiesta da parte delle parti può precludere eccezioni successive.
- Gli eccezioni sulle intercettazioni e sull'acquisizione dei tabulati vanno sollevate tempestivamente: omissioni in tal senso sono difficilmente recuperabili in grado di appello o in Cassazione.
- In rito abbreviato il giudice può valutare trascrizioni sommarie e atti acquisiti regolarmente nel fascicolo del pubblico ministero; la decisione fondata su tali elementi non è nulla di per sé.
- Le critiche formali alla redazione della sentenza di merito (richiami ad altra motivazione) non sono sufficienti se la sentenza di grado successivo mostra valutazione critica del compendio probatorio e risposte ai motivi di impugnazione.
- La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è valutazione di fatto e in Cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Presentare ricorsi infondati o vaghi può comportare la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di spese processuali e di un contributo alla Cassa delle Ammende; la buona fede può attenuare l'entità del versamento.
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