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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17713/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte del condominio, del compenso richiesto per l'attività di amministrazione svolta in due annualità da una precedente amministratrice, poi deceduta e sostituita nel giudizio dai suoi eredi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il compenso dell'amministratore costituisse una spesa condominiale soggetta a preventiva deliberazione e approvazione nel bilancio consuntivo e che, nel caso concreto, mancasse la prova della regolare approvazione dei rendiconti annuali, essendo emerse irregolarità contabili in altro giudizio. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, da un lato, nullità della sentenza e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale valorizzato una decisione resa in separato giudizio e per avere equiparato la mancata approvazione dei bilanci alla mancata presentazione del rendiconto; dall'altro, violazione degli artt. 1713 e seguenti c.c., sostenendo che l'amministratrice aveva comunque eseguito il mandato e maturato il diritto al compenso pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che, ratione temporis, non si applicava la disciplina del condominio introdotta nel 2012, ma che già secondo la disciplina previgente il compenso dell'amministratore costituiva una spesa condominiale da inserire nel rendiconto e da approvare in assemblea in sede di consuntivo. Poiché era incontestato che i rendiconti annuali relativi agli anni di incarico non erano stati approvati a causa di irregolarità di registrazione di alcune voci, il credito dell'amministratrice non poteva considerarsi liquido ed esigibile in difetto di regolare approvazione del rendiconto. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di pagamento del compenso, condannando i ricorrenti alle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    nuovo testo ... ex art. 35, comma 6 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197

    la documentazione sulla qualità di eredi è stata ritenuta ammissibile nel giudizio di legittimità secondo la disciplina processuale sopravvenuta richiamata dalla Corte

  • art. 360 c.p.c.

    comma I numero 4 ... nonché, ex numero 5 ...

    i ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza e vizio motivazionale; la Corte ha tuttavia escluso la fondatezza delle censure

  • art. 1713 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il mandatario, avendo svolto l'incarico, avrebbe comunque diritto al compenso

  • art. 1135 c.c.

    la Corte ha affermato che, nella disciplina previgente applicabile, il compenso dell'amministratore era una spesa condominiale da approvare in sede di consuntivo

  • art. 1130 c.c.

    l'amministratore era tenuto a predisporre il rendiconto annuale di gestione per ciascun anno di incarico

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto del ricorso, è stato disposto l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rapporto di amministrazione condominiale, qualificabile come mandato oneroso, il diritto al compenso è subordinato alla corretta rendicontazione dell'attività svolta e alla regolare approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
  • Il compenso dell'amministratore costituisce una spesa condominiale che deve essere inserita e approvata nel consuntivo: in mancanza di approvazione del rendiconto il credito non può ritenersi liquido ed esigibile.
  • L'eventuale svolgimento dell'incarico non basta, da solo, a fondare il pagamento del compenso se il mandatario non dimostra il regolare adempimento degli obblighi di rendiconto previsti dalla disciplina del condominio.
  • In sede di legittimità, la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove è inammissibile quando la decisione sia sorretta da una ratio autonoma e sufficiente fondata su un dato giuridico decisivo non superato dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioMandato
RamiCondominioContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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