Cassazione Penale, Ordinanza n. 24460/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione e 4.000 euro di multa per una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti commesse ad Ancona tra il 2018 e il 2019, qualificate come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della colpevolezza, sostenendo che i giudici di merito avessero male apprezzato le prove; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché volti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e congrua.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni degli acquirenti di droga e le conversazioni intercettate per fondare il giudizio di responsabilità; aveva inoltre escluso correttamente l'attenuante del lucro minimo, in ragione della reiterazione delle cessioni per un arco temporale esteso; infine, aveva motivato il trattamento sanzionatorio, già ridotto in appello, richiamando anche i precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
pluralità di episodi del reato ex art. 73, comma 5
viene richiamato come titolo di reato per plurime cessioni di stupefacente di lieve entità, oggetto di condanna confermata in appello
attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.
l'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità è esclusa quando le cessioni sono reiterate per lungo tempo, poiché il profitto non può dirsi minimale
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione delle fonti probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e completa.
- La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella già razionalmente compiuta dai giudici di merito, specie quando la decisione valorizza dichiarazioni di acquirenti e intercettazioni convergenti.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità non è riconoscibile quando la condotta di spaccio è reiterata nel tempo e con frequenza apprezzabile, perché la pluralità delle cessioni esclude la marginalità del profitto conseguito.
- La doglianza sulla pena è infondata se la Corte di appello ha già ridotto il trattamento sanzionatorio e ha giustificato il discostamento dal minimo edittale con elementi individualizzanti non illogici, come precedenti specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende nei limiti fissati dal giudice.
- Le valutazioni di merito in tema di attendibilità delle prove, continuazione e dosimetria della pena non sono sindacabili in cassazione se la motivazione impugnata resta razionale e non manifestamente illogica.
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