Cassazione Penale, Ordinanza n. 35723/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna, pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale e poi confermata in appello, per due episodi commessi nel 2019 e nel 2020 consistiti nell'avere l'imputato presentato domande per il reddito di cittadinanza omettendo consapevolmente di dichiarare una precedente condanna irrevocabile per fatti di estorsione e altra fattispecie aggravata richiamata nel testo. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una lettura alternativa delle prove; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; 3) erronea applicazione delle norme sulle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 ss. della l. n. 689/1981.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. Il primo era diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale, che aveva valorizzato l'omissione consapevole di un dato rilevante ai fini dell'accesso al beneficio. Il secondo è stato respinto perché la condotta era costituita da plurime dichiarazioni omissive, rese in un ampio arco temporale, circostanza incompatibile con la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo è stato rigettato poiché la Corte di appello aveva logicamente escluso la sanzione sostitutiva in ragione del grave precedente penale e della mancanza di resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per due episodi di condotta omissiva nella domanda di reddito di cittadinanza; la condanna è stata confermata per l'omessa dichiarazione di una precedente condanna rilevante ai fini del beneficio.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta si è estrinsecata in plurime dichiarazioni fraudolente omissive, in un arco temporale esteso.
le sanzioni sostitutive sono state ritenute non applicabili alla luce del grave precedente penale e della mancanza di resipiscenza dell'imputato.
la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
citato come oggetto della precedente condanna irrevocabile non dichiarata nelle domande per il beneficio.
richiamato come ulteriore riferimento della precedente condanna irrevocabile non dichiarata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione razionale e coerente.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta si componga di pluralità di omissioni o dichiarazioni fraudolente, specie se collocate in un arco temporale apprezzabile.
- Le sanzioni sostitutive possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico la gravità dei precedenti penali e la mancanza di segni di resipiscenza.
- La mancata indicazione di precedenti penali rilevanti in una domanda finalizzata all'ottenimento di un beneficio economico integra una condotta penalmente rilevante se il dato omesso incide sull'accertamento dei requisiti per il beneficio.
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