Cassazione Civile, Ordinanza n. 16770/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'accertamento che il rapporto intercorso dal 31 agosto 2003 al dicembre 2007 fosse un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici esercizi, perché avrebbe svolto mansioni di gestione dell'attività turistico-ricettiva ubicata in una casa colonica toscana. La lavoratrice chiedeva anche la declaratoria di illegittimità di un presunto licenziamento intimato oralmente e la condanna al pagamento di differenze retributive quantificate in euro 101.366,04. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto già pronunciato in primo grado, ritenendo non provata la subordinazione e non provato il licenziamento orale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL, sostenendo che gli elementi acquisiti in giudizio avrebbero imposto la qualificazione del rapporto come subordinato e che la Corte territoriale aveva errato nell'escludere tale natura. La censura, inoltre, contestava l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui contestava i criteri di qualificazione del rapporto, ricordando che la subordinazione si individua nell'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Ha invece dichiarato inammissibili le doglianze rivolte contro l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini applicabili ratione temporis. La Corte ha rilevato che la decisione di merito era adeguatamente motivata: non risultavano specifiche direttive, controllo puntuale, orario predeterminato o compenso fisso e continuo; l'alloggio costituiva solo un parziale controvalore della prestazione e la prestatrice percepiva una percentuale sugli affitti, in un assetto ritenuto di collaborazione autonoma con assunzione del rischio d'impresa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La subordinazione si identifica nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elementi che distinguono il lavoro subordinato dal lavoro autonomo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente aveva formalmente denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi; la Corte ha ritenuto infondata la censura nella parte relativa alla qualificazione giuridica del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis il vizio motivazionale è invocabile nei soli limiti consentiti dalla nuova formulazione; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello presentasse vizi censurabili.
Indica il rito camerale adottato per la decisione dell'ordinanza.
art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non comporta che siano poste a carico dell'Erario anche le spese dovute alla controparte vittoriosa.
art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Gli "onorari e le spese" anticipati dallo Stato riguardano solo il difensore della parte ammessa al beneficio, non le spese dovute alla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo dipende dalla verifica concreta dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del committente; in mancanza di tali elementi il rapporto non può essere qualificato come subordinato solo sulla base dell'attività svolta.
- L'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, quando fondato sulla valutazione delle risultanze istruttorie, costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una critica diretta alla ricostruzione dei fatti, alla selezione delle prove o alla loro attendibilità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi applicabili.
- La mancanza di prova specifica di orario, direttive, controllo continuo e compenso fisso e periodico può condurre a escludere la subordinazione e a ritenere il rapporto come collaborazione autonoma, soprattutto se il compenso è in parte rappresentato da utilità in natura o da partecipazione ai risultati economici dell'attività.
- Il patrocinio a spese dello Stato non impedisce la condanna della parte ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, poiché l'anticipazione a carico dell'Erario riguarda solo gli onorari e le spese del difensore della parte ammessa.
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