Cassazione Civile, Ordinanza n. 28788/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2004, emesso perché non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa e le imposte dovute ai fini IRPEF, IRAP e IVA, applicando anche una percentuale di ricarico pari al 70% desunta dall'anno precedente. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto ritenendo insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo, ma la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio e negando anche il diritto alla detrazione IVA per la irregolarità della contabilità. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., contestando l'utilizzo della percentuale di ricarico del 70% riferita all'anno precedente e sostenendo la non automatica trasposizione dei dati tra esercizi diversi; 2) violazione degli artt. 19, 21 e 55 d.P.R. n. 633/1972, lamentando l'illegittima esclusione della detrazione IVA in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, ha rigettato il primo motivo sul corretto ricorso all'accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione e sull'utilizzabilità, come elemento presuntivo, della percentuale di ricarico riferita ad un esercizio precedente, ritenendo che il contribuente non avesse fornito elementi contrari. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la mera irregolarità o assenza della contabilità non basta a escludere la detrazione IVA se siano provati i requisiti sostanziali del diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla questione IVA e la causa rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione perché verifichi, in particolare, la prova dei presupposti sostanziali della detrazione e il rispetto della cornice biennale di esercizio del diritto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La mancata presentazione della dichiarazione consente l'accertamento induttivo del reddito; nel caso concreto la Corte ritiene legittimo l'uso di presunzioni e di dati desunti anche da esercizi precedenti, se non vinti da specifiche allegazioni contrarie.
In caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di dati e notizie comunque raccolti o conosciuti.
Il contribuente che contesta la presunzione deve allegare e dimostrare elementi di segno contrario idonei a vincere la ricostruzione induttiva.
Il diritto alla detrazione IVA opera se sussistono i requisiti sostanziali; la mancanza di formalità contabili non esclude la detrazione, ma resta necessario rispettare il termine di esercizio del diritto.
artt. 21 e 55 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dal ricorrente per sostenere la censura sulla detrazione IVA, ma la Corte decide la questione alla luce del principio di neutralità dell'imposta e della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
Dal trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali deriva la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Entrate nei giudizi tributari.
art. 1 d.m. 28 dicembre 2000
Individuato come data di inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali.
art. 18 e art. 22 direttiva 77/388/CEE
Le violazioni di requisiti formali non impediscono la detrazione se sono provati i presupposti sostanziali e il diritto è esercitato nei termini previsti.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
Costituisce il parametro eurounitario dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998
Il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, secondo la cornice temporale allora vigente.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972 (testo vigente ratione temporis)
La Corte richiama la c.d. cornice biennale per l'esercizio del diritto alla detrazione, da verificare nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo e utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché l'atto sia fondato su dati e notizie comunque disponibili al fisco.
- La percentuale di ricarico applicata in un esercizio precedente può costituire un valido elemento presuntivo per la ricostruzione del reddito dell'anno oggetto di accertamento, trattandosi di un indice di continuità gestionale; resta salvo il diritto del contribuente di vincere la presunzione con specifiche allegazioni e prove contrarie.
- Nel contenzioso tributario, la domanda o il ricorso proposti anche contro un soggetto privo di legittimazione passiva devono essere dichiarati inammissibili quando, per effetto del trasferimento di funzioni alle Agenzie fiscali, la legittimazione spetti esclusivamente all'Agenzia competente.
- In materia di IVA, la detrazione non può essere negata per il solo difetto di regolarità formali o per l'assenza di contabilità ordinata, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali del diritto: acquisti effettuati da soggetto passivo, imponibilità dell'operazione e destinazione a operazioni imponibili.
- Il diritto alla detrazione IVA è subordinato anche al rispetto del termine di esercizio previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis; il giudice deve quindi verificare sia la prova dei presupposti sostanziali sia l'eventuale decadenza dal diritto entro la cornice temporale prevista dalla legge.
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