Cassazione Civile, Ordinanza n. 38566/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'agenzia immobiliare di ottenere dalla cliente acquirente il pagamento della provvigione, quantificata in euro 84.000 oltre IVA, per l'attività di intermediazione svolta in relazione all'acquisto di un immobile in Forte dei Marmi. In primo grado era stato ritenuto provato che l'agenzia avesse accompagnato dapprima un terzo a visitare l'immobile e poi lo stesso soggetto insieme alla ricorrente, e che tale terzo fosse stato incaricato dalla ricorrente e avesse sottoscritto una proposta di acquisto per sé o per persona da nominare per conto della medesima. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della convenuta, dichiarando inammissibile una censura perché fondata su documenti non prodotti in appello dall'appellante e non verificabili per la contumacia dell'appellata, e confermando la rilevanza delle prove testimoniali utilizzate dal primo giudice. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione del documento, poiché la censura non riguardava l'interpretazione del documento ma l'assunto che esso fosse stato stipulato per conto della ricorrente. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1392, 2697, 2725 e 2729 c.c., sostenendo che la proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dal terzo non era un mero incarico alla trattativa ma un incarico ad acquistare, che richiedeva la forma scritta e la cui prova era soggetta ai relativi limiti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura colpiva comunque la portata del documento posto a fondamento del diritto alla provvigione e che, secondo l'orientamento consolidato, l'appellante che si dolga dell'erronea valutazione di documenti prodotti dalla controparte e non depositati in appello ha l'onere di produrli ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non indicata come tempestivamente sollevata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la ricorrente contestava in realtà la portata del documento mancante e, in sede di appello, era onerata di produrlo se intendeva censurare la valutazione compiuta dal primo giudice sui documenti della controparte. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, poiché prospettava per la prima volta in cassazione la qualificazione della proposta come incarico ad acquistare e la conseguente esigenza della forma scritta, questione non trattata nella sentenza d'appello e non indicata come già dedotta nei precedenti gradi. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova e alla censura di valutazione delle prove/documenti; la Corte ha escluso la violazione lamentata dalla ricorrente
evocato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali, ma senza incidere sull'esito
evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo
evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo
la Corte ha affermato che l'appellante che si dolga dell'erronea valutazione di documenti prodotti dalla controparte e non depositati in appello ha l'onere di produrli
invocato nel secondo motivo in tema di rappresentanza e forma dell'incarico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato per sostenere i limiti di prova di un atto soggetto a forma scritta, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
richiamato nel secondo motivo, ma senza esame nel merito per inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al parametro dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'appellante che contesti la valutazione di documenti prodotti dalla controparte e non riprodotti in appello deve provvedere alla loro produzione nel giudizio di gravame, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o comunque non esaminabile.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, ossia questioni non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte come già proposte nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando un motivo di ricorso mira formalmente a contestare l'inquadramento di un documento, ma in sostanza ne contesta la portata decisiva ai fini della pretesa, il motivo resta agganciato alla valutazione di quel documento e soggiace ai relativi oneri processuali.
- Il difetto di produzione documentale in appello può incidere in modo decisivo sull'ammissibilità della censura, specialmente se la prova della pretesa si fonda proprio su quel documento.
- La declaratoria di rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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