Cassazione Penale, Ordinanza n. 11903/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, giudicati in appello per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti hanno denunciato violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe indicato con sufficiente chiarezza il ruolo di ciascuno all'interno del sodalizio criminoso e l'affectio societatis, e avrebbe applicato gli aumenti di pena per i reati fine ex artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 senza spiegare i criteri di determinazione dei singoli quantum. Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. in esecuzione di un accordo tra le parti sulla pena, siano deducibili in cassazione solo questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice. Sono invece precluse le doglianze relative a motivi rinunciati e i vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 ciascuno.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il giudice ratifica l'accordo tra le parti; in cassazione sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Norma incriminatrice contestata come reato associativo in materia di stupefacenti.
Richiamato con riferimento agli aumenti di pena per i reati fine.
Richiamato con riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti e ai relativi aumenti di pena.
Citando la giurisprudenza, la Corte richiama la preclusione a dedurre in cassazione questioni sulle cause di non punibilità quando siano state rinunciate nel concordato.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla validità del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra pena concordata e pena pronunciata dal giudice.
- Le doglianze che investono motivi rinunciati con l'accordo sulla pena sono precluse in cassazione, anche se concernono profili rilevabili d'ufficio o motivazione della sentenza.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo quando la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; in mancanza, non possono fondare annullamento.
- L'accordo sulla pena è negozio processuale unitario: l'accoglimento della richiesta presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e degli elementi incidenti sul calcolo sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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