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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18912/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (poi cessionaria del credito) per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di mutuo ipotecario. Il Tribunale revocava parzialmente il decreto e condannava gli opponenti al pagamento di una somma inferiore, eliminando gli interessi moratori maturati sulla quota di interessi corrispettivi delle rate scadute, ritenuti versati in esecuzione di una clausola nulla per anatocismo. Gli opponenti ricorrevano per cassazione articolando sei motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione del piano di ammortamento e delle comunicazioni di pagamento, con erronea affermazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca; 2) violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. per mancata declaratoria di nullità della clausola sugli interessi e per l’asserita omissione dell’indicatore sintetico di costo, nonché per omesso scorporo, tramite CTU, di altre voci di costo; 3) violazione della disciplina antiusura per aver ritenuto il tasso pattuito nei limiti di legge; 4) violazione della normativa antiusura per non avere considerato clausole di revisione del tasso che avrebbero determinato il superamento della soglia; 5) violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B. per non avere dichiarato la nullità del contratto per omessa indicazione del costo complessivo dell’operazione (T.E.G./I.S.C.); 6) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver disposto consulenza tecnica d’ufficio. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi e il quinto e sesto non cogliessero correttamente la ratio della decisione impugnata o si risolvessero in contestazioni di merito travestite da violazioni di legge; in particolare, la censura sull’art. 116 c.p.c. non indicava alcuna indebita attribuzione di valore legale alle prove, quella sull’art. 2697 c.c. contestava in realtà la valutazione dell’idoneità probatoria, le doglianze su I.S.C. e nullità per indeterminatezza non confrontavano adeguatamente l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, e i motivi sull’usura miravano a una rivalutazione degli elementi probatori e dei tassi applicati. Anche la mancata CTU non integrava violazione dell’art. 115 c.p.c., trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non basta contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non era pertinente perché i ricorrenti non denunciavano un errato riparto dell’onere probatorio, ma la valutazione di sufficienza della prova del credito svolta dal giudice di merito.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della clausola che aveva comportato capitalizzazione indebita degli interessi moratori sulla quota di interessi corrispettivi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la determinazione del tasso di interesse e la verifica della soglia antiusura.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per dedurre l’indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi e del contratto, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato in tema di conseguenze della pattuizione di interessi usurari nei contratti di mutuo.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma penale di riferimento per la verifica dell’usura nei rapporti di finanziamento.

  • d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. nella l. 28 febbraio 2001, n. 24

    Richiamato quale disciplina in materia di usura applicabile alla verifica del superamento dei tassi soglia.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata per la disciplina generale dell’usura nei rapporti di credito.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato per dedurre la nullità del contratto per omessa indicazione del costo dell’operazione; la Corte ha rilevato che nel caso concreto mancava solo l’indicazione dell’I.S.C., ritenuta non obbligatoria ratione temporis.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi; qui la censura sulla mancata CTU era inconferente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel riferimento all’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato nel riferimento all’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale previsto dall’ordinamento; non è sufficiente contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto nel merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda il riparto dell’onere della prova e non la valutazione della sua idoneità dimostrativa: se la doglianza mira a contestare la sufficienza delle prove, essa è inammissibile in cassazione come censura di merito.
  • Le censure che prospettano nullità o indeterminatezza della clausola contrattuale devono confrontarsi con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e indicare specificamente il contenuto della clausola e le ragioni della sua invalidità; in difetto, la doglianza è generica e inammissibile.
  • In materia di usura bancaria, la contestazione in cassazione non può tradursi in una rivalutazione degli elementi probatori e dei tassi applicati, poiché l’individuazione degli interessi concretamente pattuiti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti; non è invece sindacabile, sotto tale profilo, la scelta di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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