Cassazione Penale, Sentenza n. 35766/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La persona sottoposta a indagini, anche quale legale rappresentante della società, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 13 maggio 2026, che aveva respinto il riesame ex art. 324 c.p.p. contro la convalida del sequestro probatorio dello stabilimento balneare La Caletta, a Ostia. Le indagini riguardavano opere e manufatti ritenuti difformi dai titoli e dalle concessioni, accertati con sopralluogo del 15 aprile 2026: il provvedimento menziona 17 mq di area demaniale e 227 mq di manufatti edilizi, tra cui bar, ristorante, magazzini, cabine e biglietteria. I reati provvisoriamente contestati erano quelli di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001. Con i primi tre motivi si denunciavano carenza di motivazione del decreto di convalida sul fumus, mancata considerazione della pretesa regolarità delle opere e omessa valutazione dei rilievi difensivi e della consulenza tecnica, anche quanto all’elemento oggettivo e soggettivo. Con il quarto motivo si deduceva la prescrizione, sostenendo che gli abusi risalissero al più tardi al 2006. Con il quinto e il sesto si censurava la mancata limitazione del sequestro alla superficie di 17 mq e alle sole opere contestate, invece che all’intero stabilimento. Con il settimo si lamentava l’insufficiente motivazione della finalità probatoria del vincolo.
La decisione
La Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente ai motivi quinto e sesto e, per conseguenza, anche al settimo; ha rigettato nel resto le censure. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sia consentito per violazione di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali, ma non per ottenere una nuova valutazione del fatto. Il decreto di convalida e l’ordinanza del riesame erano adeguatamente motivati sul fumus: il decreto indicava le norme contestate, descriveva sommariamente i fatti e richiamava il verbale di sequestro allegato, dando conto delle esigenze di indagini tecniche. Nel riesame del sequestro probatorio il controllo riguarda l’astratta configurabilità del reato e la necessità del vincolo per acquisire prove, non la fondatezza dell’accusa né l’accertamento dell’elemento soggettivo; le doglianze sulla regolarità delle opere richiedevano invece una rivalutazione di merito. Anche la censura sulla prescrizione è stata respinta: era generica quanto all’indicazione della diversa data di consumazione e la relazione tecnica richiamata dal provvedimento attestava che solo alcuni manufatti, non tutti, risalivano a prima del 1991 o comunque a prima del 2006. Sono invece rimaste senza risposta le doglianze sulla necessità di sequestrare l’intero stabilimento, considerata la diversa estensione e natura delle opere vincolate; tale omissione si riflette anche sulla motivazione della finalità probatoria, ridotta al riferimento all’accertamento della consistenza delle opere e della loro epoca di realizzazione. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza nei limiti indicati e rinviato al Tribunale di Roma, sezione del riesame, per nuovo giudizio. Non risultano statuizioni su spese o sanzioni pecuniarie.
Norme richiamate
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
La disposizione è richiamata quale norma che individua il giudice del riesame competente a svolgere il nuovo giudizio dopo l’annullamento.
il decreto può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, purchè siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate
Nel sequestro probatorio la motivazione può essere sintetica e anche richiamare atti del procedimento, ma deve rendere adeguatamente esplicite le ragioni probatorie che giustificano l’indisponibilità del bene.
Risulta dal provvedimento impugnato che il decreto di convalida del P.M. del sequestro probatorio, impugnato al tribunale del riesame, conteneva l’indicazione degli articoli di legge violati (artt. 54, 1161 cod. nav. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001) ed era congruamente motivato in ordine al fumus commissi delicti
La norma è indicata tra quelle provvisoriamente contestate e la Corte ritiene sufficiente, ai fini della motivazione sul fumus, l’indicazione delle disposizioni violate unitamente alla descrizione del fatto e agli atti richiamati.
Risulta dal provvedimento impugnato che il decreto di convalida del P.M. del sequestro probatorio, impugnato al tribunale del riesame, conteneva l’indicazione degli articoli di legge violati (artt. 54, 1161 cod. nav. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001) ed era congruamente motivato in ordine al fumus commissi delicti
La norma è indicata tra quelle provvisoriamente contestate e la Corte ritiene sufficiente, ai fini della motivazione sul fumus, l’indicazione delle disposizioni violate unitamente alla descrizione del fatto e agli atti richiamati.
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
Risulta dal provvedimento impugnato che il decreto di convalida del P.M. del sequestro probatorio, impugnato al tribunale del riesame, conteneva l’indicazione degli articoli di legge violati (artt. 54, 1161 cod. nav. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001) ed era congruamente motivato in ordine al fumus commissi delicti
La norma è indicata tra quelle provvisoriamente contestate; la Corte conferma che la motivazione sul fumus può risultare dall’indicazione della disposizione, dalla descrizione del fatto e dal richiamo agli atti investigativi allegati.
Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p.
Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro non sono deducibili i normali vizi motivazionali previsti dall’art. 606, lett. e), c.p.p.; rilevano soltanto i vizi così radicali da integrare una violazione di legge.
Differenziandosi dalla diversa ipotesi di sequestro preventivo, sia impeditivo che in funzione della confisca, che non richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non applicandosi il disposto dell’art. 273 cod.proc.pen.
La Corte distingue il controllo sul sequestro preventivo da quello sul sequestro probatorio e precisa che nel sequestro preventivo non si applica il requisito dei gravi indizi di colpevolezza previsto dall’art. 273 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio o preventivo sono deducibili soltanto violazioni di legge, comprese le carenze motivazionali radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o meramente apparente; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova.
- Il decreto di convalida del sequestro probatorio può motivare anche in forma sintetica e per relationem, purché identifichi gli elementi posti a fondamento del vincolo e renda comprensibili le ragioni probatorie della temporanea indisponibilità dei beni.
- Nel riesame del sequestro probatorio il fumus va verificato in relazione all’astratta configurabilità del reato e all’idoneità degli elementi della notizia di reato a giustificare ulteriori indagini utili all’acquisizione di prove non altrimenti ottenibili mediante il vincolo; non si tratta di anticipare il giudizio sulla fondatezza dell’accusa.
- Nel riesame del sequestro probatorio non occorre accertare l’elemento soggettivo del reato, poiché il vincolo può essere funzionale proprio all’acquisizione di elementi utili a tale accertamento.
- Il provvedimento sul sequestro deve rispondere alla specifica contestazione relativa all’estensione del vincolo: quando si deduce che esso investe beni o superfici eccedenti le opere contestate, occorre motivare sulla necessità di mantenere il sequestro nella sua intera estensione e sulla correlazione tra beni vincolati e indagini da svolgere. L’assenza di tale risposta può rendere apparente anche la motivazione della finalità probatoria.
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