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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17210/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, pur avendo annullato il decreto di convalida del sequestro (emesso il 28/08/2025) relativo a una pistola Ruger calibro 357 e al relativo munizionamento, non aveva disposto la restituzione dell'arma. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, sostenendo che, non essendo stata formulata alcuna imputazione provvisoria, la restituzione si rendeva necessaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che, in materia di armi, operi la confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, secondo comma, c.p., richiamata dall'art. 6 della legge n. 152/1975, con conseguente divieto di restituzione anche dopo l'annullamento del decreto di convalida. La confisca è stata qualificata come misura a finalità preventiva, applicabile anche a reati contravvenzionali e in ipotesi quali l'omessa denuncia di detenzione di armi (R.D. 6/5/1940, n. 635, art. 58). La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata e la più recente interpretazione costituzionale, ribadendo che la confisca può essere disposta anche dal giudice di legittimità quando dagli atti emergano, in fatto e in contraddittorio, i presupposti per l'ablazione.

Norme richiamate

  • art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152

    Richiama l'art. 240 cod. pen. e impone la confisca delle armi oggetto di reato; interpretata come norma che impone la confisca anche per reati contravvenzionali concernenti armi

  • art. 240, secondo comma, codice penale

    Prevede la confisca obbligatoria per determinate ipotesi (tra cui la detenzione illecita di armi); applicata per vietare la restituzione dell'arma anche dopo annullamento del decreto di convalida

  • art. 324, codice di procedura penale

    Prevede il divieto di restituzione nei casi in cui l'annullamento riguardi beni soggetti a confisca obbligatoria; richiamato per giustificare l'omessa restituzione dopo l'annullamento

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58

    L'omessa denuncia di trasferimento delle armi configura illecito di detenzione di armi non denunciate, rientrando nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste da art. 240 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 26/01/2023

    Ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 L.152/1975; richiamata per confermare l'applicabilità della confisca anche in casi specifici e per il principio secondo cui la confisca può trovare applicazione nei limiti indicati dalla Corte

  • Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021 (Andrisano)

    Afferma che la confisca obbligatoria e la misura di versamento presso uffici di artiglieria si impongono per tutti i reati concernenti armi, anche contravvenzionali, ai sensi dell'art. 6 L.152/1975 e dell'art.240 c.p.

  • Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011 (Guarini)

    "La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta... all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975"

    Conferma che la violazione dell'art.58 R.D. 635/1940 rientra tra le ipotesi che comportano la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 c.p.

  • Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024 (Burlando)

    Stabilisce che la Cassazione, investita dall'impugnazione del pubblico ministero, può disporre l'annullamento senza rinvio e la confisca delle armi quando dagli atti emergano, in fatto e in contraddittorio, i presupposti applicativi della confisca, rendendo superfluo il rinvio al giudice di merito

Massime di principio

  • L'annullamento del decreto di convalida del sequestro non comporta automaticamente la restituzione di armi: se l'arma è soggetta a confisca obbligatoria (art. 240 c.p. richiamato da art. 6 L.152/1975), la restituzione è vietata.
  • La confisca obbligatoria in materia di armi ha funzione preventiva e si applica anche per reati contravvenzionali o per violazioni come l'omessa denuncia (R.D. 635/1940, art.58); pertanto la qualificazione giuridica del fatto è centrale per stabilire la restituzione.
  • Eccezioni alla confisca obbligatoria: la restituzione può essere possibile solo in caso di assoluzione nel merito o accertata estraneità soggettiva; semplici annullamenti formali o mancanza di imputazione provvisoria non sono di per sé sufficienti.
  • La Corte di legittimità può disporre la confisca anche senza rinvio quando dagli atti e dalla decisione emerga, in modo chiaro e in contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la misura ablativa.
  • Per la difesa: per ottenere la restituzione è necessario ottenere un accertamento che escluda la rilevanza penale della detenzione dell'arma (assoluzione nel merito o dichiarazione di estraneità); altrimenti è opportuno valutare impugnazioni e produrre elementi che contrastino la sussistenza dei presupposti di confisca.

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