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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17120/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) relative all'annualità 2015/operazione del 14 ottobre 2016. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: carenza del dolo specifico richiesto per il reato in quanto ella non gestiva operativamente la societa' (la gestione era effettuata dal padre, procuratore/gestore di fatto); la mera accettazione dell'incarico di legale rappresentante e la sottoscrizione della dichiarazione non possono di per sé fondare la responsabilità dolosa; esistenza di elementi a discarico (gestione contabile da parte del padre, dichiarazioni del fornitore Carlo Silvestri che avvaloravano l'inesistenza dell'operazione contestata o la diversa fatturazione, pagamenti in contanti, assenza di documentazione di trasporto e di pagamenti), oltre a presunte contraddizioni e inattendibilità di alcuni testi. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente fondati limitatamente alle doglianze inerenti all'elemento soggettivo del dolo specifico e infondati per il resto. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse dedotto il dolo specifico essenzialmente dall'autorizzazione all'emissione della fattura e dall'inserimento della stessa nella dichiarazione fiscale, senza fornire ulteriori elementi che dimostrassero la consapevolezza o l'accettazione dell'eventualità della fittizietà e la finalità evasiva. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, tenendo conto dei principi di diritto richiamati. Le altre censure sono state respinte. Non è stata pronunciata cancellazione piena della condanna: si è disposta la revisione limitata alla valutazione del dolo specifico.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2

    Norma incriminatrice relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Corte ricorda che il reato richiede dolo generico (consapevolezza della fittizietà o accettazione dell'eventualità) e dolo specifico di evasione (finalità evasiva), sebbene il dolo specifico possa essere integrato anche dal dolo eventuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato perché il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni previste da tale disposizione; la Corte ha tuttavia esaminato il merito della doglianza principale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale per escludere la responsabilità 'di posizione' dedotta esclusivamente dalla carica rivestita (il rifermento è al principio secondo cui non si può desumere il dolo soltanto dalla qualifica formale di legale rappresentante).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024 e altre)

    Richiamati precedenti che definiscono l'elemento soggettivo del reato (dolo generico e specifico), l'ammissibilità del dolo eventuale per il dolo specifico, e il principio che l'accettazione del ruolo di legale rappresentante non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità per dolo.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti richiede non solo la consapevolezza della fittizietà (dolo generico) ma anche la finalità evasiva (dolo specifico); quest'ultimo può essere integrato anche dal dolo eventuale purché risulti che l'agente abbia accettato il rischio dell'evasione.
  • La mera posizione formale (essere legale rappresentante o firmare la dichiarazione) non è sufficiente a fondare la responsabilità dolosa: occorrono elementi probatori specifici sulla consapevolezza o l'accettazione della fittizietà e della finalità evasiva.
  • L'inserimento di una fattura nella dichiarazione fiscale è un elemento oggettivo rilevante ma non automaticamente probatorio del dolo specifico; è necessario che il giudice svolga una motivazione puntuale sugli elementi che provano la soggettività dolosa.
  • La prova dell'inesistenza dell'operazione può essere desunta da assenza di documentazione (DDT, ricevute di pagamento, ordini) e dalle dichiarazioni del presunto fornitore; tuttavia anche l'elemento soggettivo richiede una valutazione autonoma e motivata.
  • In ricorsi analoghi la Cassazione può annullare e rinviare quando la motivazione di merito sia carente rispetto all'accertamento del dolo specifico, demandando al giudice di merito un nuovo esame limitato a quell'elemento.
  • Per la difesa, è determinante produrre documentazione probante dei pagamenti, dei rapporti contrattuali e dimostrare l'assenza di ruoli operativi significativi per escludere la consapevolezza o l'accettazione della fittizietà delle operazioni.
  • Per l'accusa, è efficace dimostrare non solo la mancanza di documentazione ma anche fatti e atti concreti che provino la partecipazione cosciente dell'imputato alla utilizzazione delle fatture per finalità evasive (es. istruzioni, autorizzazioni ripetute, comportamento sistematico).

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