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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17122/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione articolato in due motivi: (1) omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive (disciplinate dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e dall'art. 20-bis c.p.), richiesta presentata con conclusioni scritte via p.e.c. il 12/02/2024 rispetto all'udienza del 22/02/2024; (2) vizio di motivazione per errata interpretazione delle intercettazioni, in particolare del termine "scatole" che il ricorrente sostiene indicherebbe "stecche" (quantitativamente irrilevanti) anziché "casse" (ciascuna da 10 kg), con conseguente contestazione della rilevanza del quantitativo ai sensi dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di pene sostitutive: ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla decisione sulla pena sostitutiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio su quel punto (con le valutazioni, tra l'altro, sulla possibile sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla misura di sicurezza della libertà vigilata). Per il resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata l'affermazione di responsabilità di Samir Kacem per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero (artt. 110 c.p. e 291-bis d.P.R. n. 43/1973, oggi art. 84 d.lgs. n. 141/2024) e la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il termine "scatole" come riferito a "casse" (quindi quantitativi rilevanti). L'affermazione di responsabilità è dunque divenuta irrevocabile; resta da decidere, in sede di rinvio, se concedere la pena sostitutiva e se la libertà vigilata costituisca causa ostativa.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la partecipazione al reato (concorso di persone nel reato).

  • art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (oggi art. 84 d.lgs. 26/09/2024, n. 141)

    Disciplina il delitto di contrabbando di tabacco lavorato estero e fissa soglie quantitative rilevanti (valutate nel caso come superate, dato il riferimento a "casse" da 10 kg ciascuna).

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità generale a regime intermedio invocata dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia che avrebbe inciso sul diritto di difesa.

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto»

    Disciplina transitoria favorevole che consente l'applicazione delle nuove disposizioni sulle pene detentive brevi e sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti, estendendo la possibilità di richiedere tali misure anche in grado di appello.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede l'istituto delle pene sostitutive per alcune pene detentive brevi; la sua applicazione è stata oggetto della richiesta presentata in appello.

  • art. 23-bis, comma 2, dl. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Regola il giudizio di appello a trattazione scritta (procedimento "cartolare") e i termini per il deposito delle conclusioni, ed è stato rilevante per valutare la tempestività della richiesta via p.e.c.; la Corte ha ritenuto compatibile l'appello cartolare con la presentazione della richiesta con le conclusioni scritte.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    «Fermo restando quanto previsto dall'art. 597»

    Norma introdotta successivamente che fissa termini e condizioni per il consenso alla sostituzione della pena in appello (termine per memoria fino a 15 giorni prima dell'udienza, ecc.); non è risultata applicabile ratione temporis nella fattispecie perché il procedimento d'appello era regolato dall'art. 23-bis prorogato.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole al reo salvo che la sentenza non sia irrevocabile; utilizzato per sostenere l'efficacia retroattiva della disciplina più favorevole in appello.

  • art. 59 L. 24/11/1981, n. 689 (modificata dal d.lgs. n. 150/2022)

    Prevede la misura di sicurezza della libertà vigilata che, se applicata, può costituire causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive; il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza della pericolosità sociale necessaria per applicarla.

Massime di principio

  • In appello celebrato nelle forme "cartolari" (art. 23-bis), una richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 può essere presentata anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. e deve essere esaminata dal giudice se tempestiva.
  • Se la Corte omette di pronunciarsi su una richiesta di applicazione di una pena sostitutiva tempestivamente proposta nell'appello, ciò può costituire motivo di annullamento limitato alla statuizione sulla sanzione (con rinvio per nuovo giudizio su quel punto).
  • L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni (es. se "scatole" significhi "casse" o "stecche") è in massima parte questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato e ammette revisione solo in presenza di palese illogicità o difformità incontestabile.
  • La disciplina transitoria che introduce norme più favorevoli (art. 95 d.lgs. n. 150/2022) va interpretata ampiamente per favorire l'applicazione della legge più favorevole ai procedimenti pendenti, salvo il limite dell'irrevocabilità della sentenza.
  • Nel valutare la concessione di pene sostitutive il giudice deve anche accertare l'eventuale esistenza di cause ostative (es. applicabilità della libertà vigilata) che richiedono specifica valutazione della pericolosità sociale.

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