Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17119/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di Magazzeno Aniello per reati edilizi (DPR 380/2001) e ambientali (d.lgs. 152/2006). Due motivi: 1) vizio di motivazione, asseritamente illogica e incongruente in ordine alla affermazione di responsabilità (contestata la titolarità della proprietà e richiamata la presenza di misure cautelari che avrebbero limitato la sua capacità di commettere i fatti); 2) erronea applicazione dell'art. 165 c.p.p. con riguardo alla condizione della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, per presunta inesigibilità dell'ordine di demolizione in capo al ricorrente in quanto non proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che si trattasse di una "doppia conforme" di merito (tribunale e corte d'appello) e che il ricorrente non avesse confrontato in modo specifico e puntuale le motivazioni congiunte dei due giudici, rendendo i motivi generici e inammissibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla irrimediabile inesigibilità dell'ordine di demolizione: la giurisprudenza consolidata ammette che l'ordine di demolizione e gli obblighi di bonifica possano gravare anche su chi, pur non essendo il proprietario formale, ha il potere di fatto o il ruolo di committente e quindi la possibilità di adempiere. Conseguentemente è stata confermata in sostanza la statuizione di merito (pena di 2 mesi e 10 giorni di arresto e ammenda di euro 12.225, demolizione dell'opera abusiva e sospensione condizionale subordinata alla demolizione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 44, comma 1, lett. b; artt. 64, 71; artt. 65, 72; artt. 93, 94, 95; art. 31

    Le norme sugli illeciti edilizi giustificano la condanna e l'imposizione di ordini demolitori. L'art. 31 è richiamata nel quadro della legittimazione passiva dell'ordine di demolizione (sanzione di natura reale che può ricadere su chi ha un potere di fatto o un diritto reale o di godimento sull'immobile).

  • d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale)

    art. 256, comma 1, lett. b; art. 256, comma 3‑ter; art. 256‑bis, comma 1 e comma 5 (richiamati)

    Gli obblighi di bonifica e ripristino del sito derivanti dalla condanna sono imposti sia al proprietario sia a chi abbia determinato la contaminazione o si trovi in rapporto di fatto con il sito; la legge non limita gli obblighi esclusivamente al proprietario formale.

  • codice di procedura penale

    art. 165; art. 606, comma 1 (lett. b ed e); art. 616

    Art. 165 c.p.p. è invocato sul tema dell'esigibilità dell'ordine di demolizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione secondo la giurisprudenza che ammette l'imposizione di obblighi di facere anche al committente/non proprietario. Gli articoli procedurali (art. 606) determinano i motivi di cassazione dedotti; art. 616 dispone sull'onere delle spese a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.

  • d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8 (richiamato per le conclusioni del Procuratore generale)

    Citato come norma procedurale di riferimento per le conclusioni rese dal Procuratore generale in udienza.

Massime di principio

  • Se esistono due sentenze di merito conformi (tribunale e corte d'appello) il loro articolato motivazionale si integra e la cassazione richiede al ricorrente un confronto puntuale con entrambe: motivi vaghi o puramente ripropositori sono inammissibili.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e confrontarsi in modo dettagliato con le ragioni espresse in primo e secondo grado; doglianze generiche di illogicità o contraddizione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • In materia di illeciti edilizi e ambientali, l'obbligo di demolizione o di bonifica può essere imposto non solo al proprietario formale ma anche a chi esercita un potere di fatto sull'opera o ha la qualità di committente, quando sia in grado di adempiere; l'esigibilità dell'ordine si valuta in base alla possibilità effettiva di eseguire l'adempimento.
  • La sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o alla bonifica anche se il condannato non è il proprietario formale, quando la normativa e la giurisprudenza individuino obblighi nei confronti di chi è in rapporto di fatto con il sito.
  • Chi impugna in cassazione deve evitare motivi meramente ricostruttivi o ripetitivi dell'appello: il requisito di specificità è più rigoroso in presenza di motivazioni di merito ampiamente sviluppate.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; tali decisioni tengono conto anche della valutazione sull'eventuale colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.