Cassazione Penale, Sentenza n. 17117/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) denunciata erronea applicazione di legge e omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata; il ricorrente sosteneva che i rinvii disposti per l'elaborazione del programma di messa alla prova non dovessero sospendere il decorso della prescrizione e che, pertanto, il reato si fosse estinto prima della sentenza di secondo grado. (2) denunciata erronea applicazione dell'art. 657-bis cod. proc. pen., con la richiesta che la Corte di merito indicasse il periodo effettivamente espletato di prova ai fini della detrazione dalla pena a seguito della revoca della messa alla prova.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto di prescrizione: ha ricostruito i rinvii e le sospensioni (compresi quelli richiesti dalla difesa per l'elaborazione del programma dell'Uepe) ed ha applicato il principio secondo cui i rinvii disposti su istanza della parte per la messa alla prova sospendono il corso della prescrizione per tutta la durata del differimento; computati i periodi di sospensione complessivi (un anno, nove mesi e diciassette giorni) la prescrizione sarebbe maturata in data successiva (17 gennaio 2026), quindi alla data della sentenza di merito (17 giugno 2025) il reato non era prescritto. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'art. 657-bis cod. proc. pen. è norma applicabile in sede esecutiva (al pubblico ministero, che determina la pena da eseguire), e non può essere invocata come parametro di correzione della decisione di merito al momento della determinazione della responsabilità; pertanto anche questo motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e tenuto a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma penale contestata per il fatto di detenzione/illecito di sostanze stupefacenti; la sentenza conferma la condanna per tale fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di ricorso (erronea applicazione di legge). La Corte valuta l'infondatezza delle doglianze descritte.
1.In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.[...]
La Corte interpreta la norma come disposizione di carattere esecutivo attribuita al pubblico ministero: la detrazione del periodo di prova è operazione del giudice dell'esecuzione / del P.M. nella fase esecutiva e non parametro per correggere la decisione di responsabilità in sede di merito.
art. 464-bis e segg. cod. proc. pen.
Disciplina della procedura di messa alla prova (istanza, programma di trattamento, ruolo dell'Ufficio di esecuzione penale esterna). La Corte richiama che la procedura inizia con l'istanza e richiede l'elaborazione del programma.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Regola la fase decisoria: il giudice valuta l'idoneità del programma e può disporre l'ordinanza di sospensione. La Corte individua nella pronuncia dell'ordinanza il momento iniziale della sospensione prevista dall'art. 168-ter.
art. 464-septies cod. proc. pen.
Previene l'estinzione del reato all'esito positivo della messa alla prova; la sentenza ne individua il ruolo quale momento finale della sospensione della prescrizione quando intervenga l'estinzione.
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161
La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione della prescrizione decorre dalla ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 464-quater e termina con gli esiti processuali indicati (sentenza di estinzione o ordinanza di esito negativo/revoca).
art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.
Il corso della prescrizione rimane sospeso [...] nei casi di:[...] 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.[...]
Utilizzato dalla Corte per inquadrare i rinvii disposti su istanza della difesa come causa di sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, salvo il caso di legittimo impedimento con durata massima di 60 giorni.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per escludere la rilevazione d'ufficio della sopravvenuta estinzione del reato quando il ricorso risulta inammissibile.
Richiamata indirettamente: art. 168-ter chiarisce che non si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 161 durante la sospensione per messa alla prova.
Norma che pone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese in caso di inammissibilità; la Corte la applica per condannare il ricorrente alle spese processuali.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma citata nell'intestazione procedurale relativa alla partecipazione del Procuratore generale che ha invocato l'inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla richiesta di non ordinare la somma alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la utilizza per motivare la decisione equitativa sul versamento.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione per la messa alla prova decorre dall'ordinanza del giudice ai sensi dell'art. 464-quater e permane fino all'esito definitivo della procedura (estinzione, esito negativo o revoca).
- I rinvii dell'udienza disposti su istanza del difensore (compresi quelli funzionali all'elaborazione del programma da parte dell'Uepe) determinano la sospensione della prescrizione per tutta la durata del differimento, salvo casi di legittimo impedimento con limite di 60 giorni.
- I rinvii disposti dal giudice, dopo la proposta del programma, unicamente per acquisire informazioni integrative richieste ex art. 464-bis (comma quinto) possono non sospendere il decorso prescrizionale; occorre verificare la natura e l'origine del rinvio.
- L'art. 657-bis cod. proc. pen. riguarda la fase esecutiva (detrazione del periodo di prova dal P.M. al momento dell'esecuzione della pena) e non costituisce strumento correttivo da utilizzare dal giudice di merito nel giudizio di responsabilità.
- Nel calcolo della prescrizione il giudice deve computare con precisione i periodi di sospensione derivanti da istanze difensive e atti interruttivi; errori materiali nel calcolo possono essere corretti ma non sempre determinano l'estinzione del reato se la sospensione complessiva posticipa il termine.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice deve motivare la scelta di principio adottata; la tendenza consolidata è ad includere i rinvii richiesti dalla difesa per la messa alla prova nella sospensione della prescrizione.
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