Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17116/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi. Primo: vizi procedurali e nullità per inosservanza delle norme a pena di nullità (artt. 63, 191 comma 2 c.p.p.) con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente il 12 giugno 2023 presso l'ufficio tecnico/polizia municipale, sostenendo che all'epoca era divenuta committente e quindi indagata e che l'audizione avrebbe dovuto essere interrotta e ripresa solo dopo gli avvisi di garanzia. Secondo: censura del mancato riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis), deducendo la minima offensività dell'abuso (piccolo balcone), le esigenze abitative per presenza di soggetto disabile e l'incensuratezza della ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile per genericità e, in ogni caso, manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha chiarito che la ricorrente al momento delle dichiarazioni era ancora soltanto persona informata sui fatti e che la qualifica di committente/indagata si è acquisita successivamente; inoltre non sono state rese ulteriori dichiarazioni utilizzate ai fini della condanna. La Corte ha richiamato il principio del "tempus regit actum" secondo il quale le dichiarazioni rese quando il soggetto era solo persona informata sono utilizzabili anche se successivamente questi diventi indagato. Sul secondo motivo: il vizio è inammissibile per genericità e manifestamente infondato; la Corte di merito ha valutato che non ricorre la tenuità del fatto alla luce dell'entità delle opere e della pervicacia nella violazione dei sigilli. Conseguentemente il provvedimento di merito (condanna a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale, multa di euro 200, ordinanza di demolizione e rimessione in pristino a spese dell'imputata) resta confermato. Disposte le spese processuali a carico del ricorrente e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    Norme sostanziali in materia di edilizia urbanistica (artt. 44 comma 1 lett. b), 94 e 95) a fondamento dei capi di imputazione relativi agli abusi edilizi; la Corte di legittimità ha confermato la valutazione di merito sull'entità delle opere.

  • cod.pen. art. 349, comma 2

    Norma del codice penale relativa alla violazione dei sigilli; costituisce uno dei reati per cui la ricorrente è stata condannata e rispetto al quale la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per escludere la tenuità del fatto.

  • cod.proc.pen. art. 63

    Previsione degli avvisi necessari quando la persona assunta a dichiarare abbia la qualità di indagato; la difesa lamentava la mancata interruzione dell'audizione e la mancata emissione degli avvisi, ma la Corte ha ritenuto che al momento della deposizione la ricorrente fosse ancora persona informata sui fatti.

  • cod.proc.pen. art. 191, comma 2

    Richiamata dalla difesa tra le norme la cui inosservanza determinerebbe la nullità, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare la decisività di eventuali vizi sugli esiti probatori.

  • cod.proc.pen. art. 350

    Regola l'assunzione delle dichiarazioni della persona informata sui fatti dalla polizia giudiziaria; la Corte ha distinto tra dichiarazioni spontanee liberamente rese (utilizzabili) e dichiarazioni rese su sollecitazione (non utilizzabili).

  • cod.proc.pen. art. 351

    Riguarda la verbalizzazione delle dichiarazioni rese agli uffici comunali/polizia municipale; la Corte ha fatto riferimento alla sequenza cronologica delle dichiarazioni per escluderne l'inutilizzabilità.

  • cod.proc.pen. art. 64

    Norma sulle garanzie difensive al momento dell'interrogatorio; la Corte ha spiegato che la mancata emissione degli avvisi non ha prodotto conseguenze apprezzabili nel caso di specie, dato che non sono state rese ulteriori dichiarazioni utilizzate per la condanna.

  • cod.proc.pen. art. 606, comma 1, lett. c

    Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme processuali), utilizzata dalla difesa per impugnare le decisioni di merito; la Corte ha dichiarato tali motivi genericamente formulati e quindi inammissibili.

  • cod.proc.pen. art. 131-bis

    La difesa ha invocato la non punibilità per tenuità del fatto; la Corte di merito ed la Cassazione hanno ritenuto che la gravità/entità delle opere e la pervicacia nell'illecito escludessero l'applicabilità della causa di non punibilità.

  • cod.proc.pen. art. 616

    Norma che prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto tali spese a carico della ricorrente.

  • d.l. n. 137/2020 art. 23, comma 8

    Citata in relazione alle conclusioni del Procuratore generale presentate ex art. 23 comma 8 del d.l. n. 137/2020, con richieste di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da una persona quando era ancora "persona informata sui fatti" sono utilizzabili anche se la stessa assume successivamente la qualità di indagato; rileva lo stato soggettivo al momento della deposizione (principio del tempus regit actum).
  • L'inutilizzabilità delle dichiarazioni per mancata comunicazione degli avvisi di garanzia richiede che, al momento dell'escussione, fossero già acquisiti indizi non equivoci di responsabilità a conoscenza dell'autorità procedente; mere sospetti o intuizioni non determinano automaticamente la sanzione erga omnes.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: va indicato quali atti sono affetti da vizio e come tale vizio abbia inciso sul complessivo compendio indiziario; la genericità dei motivi comporta inammissibilità.
  • L'eccezione di tenuità del fatto (non punibilità) può essere esclusa quando le opere abusive sono di entità significativa o sia dimostrata la pervicacia nell'illecito, non bastano argomentazioni generiche su esigenze abitative o assenza di precedenti senza elementi probatori convincenti.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti sul merito; le censure che mirano a una riconsiderazione meritocratica degli elementi valutati dalla Corte di merito sono inammissibili se non indicano errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi è colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, a un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.