Cassazione Civile, Ordinanza n. 00569/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, con qualifica di Ufficiale dell’Area di Vigilanza, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per asserita falsa attestazione della presenza in servizio e chiedeva reintegrazione e risarcimento del danno. Secondo il lavoratore, il giudice d’appello aveva erroneamente applicato l’art. 55-quater, comma 1, lett. a), e comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, perché le attività svolte all’esterno dell’ufficio durante l’orario di lavoro non richiedevano una specifica timbratura in entrata e uscita, essendo sufficiente la timbratura all’inizio e alla fine dell’orario ordinario e straordinario. Sosteneva inoltre che dai filmati e dai fermo immagine non emergessero condotte idonee a integrare la falsa attestazione della presenza, che il servizio straordinario fosse stato autorizzato e che non fosse rilevante la mancata documentazione scritta dell’attività esterna.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, integra l’ipotesi di assenza ingiustificata non solo l’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del dipendente nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata e uscita, poiché tale condotta realizza una fraudolenta rappresentazione della presenza in ufficio. Ha precisato che, una volta accertata l’assenza di attestazione di uscita e rientro, grava sul lavoratore l’onere di provare la presenza in ufficio o la legittimità dell’allontanamento per ragioni di servizio. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato né provato in modo specifico tali ragioni nei precedenti gradi di merito; inoltre, la valutazione dei filmati e dei fermo immagine apparteneva al giudice di merito e non era sindacabile in cassazione. Quanto al servizio straordinario, la corte territoriale aveva accertato che era stato autorizzato solo successivamente e che il lavoratore non aveva indicato la natura dell’attività svolta in relazione all’interesse pubblico perseguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001
comma 1, lett. a), e comma 1-bis
La falsa attestazione della presenza in servizio può integrare anche l’allontanamento del dipendente nel periodo intermedio tra le timbrature, quando la condotta sia idonea a far apparire fraudolentemente la presenza in ufficio.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare del dipendente pubblico, non è necessaria un’alterazione materiale del badge: può bastare anche l’allontanamento non giustificato tra entrata e uscita se idoneo a simulare fraudolentemente la presenza in servizio.
- Quando sia contestata l’assenza ingiustificata o la falsa attestazione della presenza, l’assenza della timbratura intermedia sposta sul lavoratore l’onere di provare la legittimità dell’allontanamento per ragioni di servizio.
- Se il lavoratore deduce di avere svolto attività esterna istituzionale, deve allegare e dimostrare in modo specifico la natura dell’attività e il collegamento con il servizio; la mera affermazione non è sufficiente.
- La valutazione del materiale probatorio video e delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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