Cassazione Penale, Ordinanza n. 34359/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, gli aveva applicato la pena di dieci mesi di reclusione per la violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, essendosi recato in un'altra Regione per motivi di lavoro senza la necessaria autorizzazione, in precedenza richiesta ma negata dal giudice della prevenzione. Il ricorso articolava quattro motivi: vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato; violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione del difensore all'udienza; illogicità della decisione per il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto; censura sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, rilevando che le doglianze riproponevano pedissequamente i motivi già formulati in appello senza confrontarsi con la motivazione autonoma e approfondita della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la decisione di merito aveva logicamente escluso sia la tesi difensiva sulla prassi di allontanamento dal Comune previa mera telefonata alla Questura, sia la lesione del diritto di difesa, sia l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., sia la censura sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Integra la fattispecie incriminatrice contestata per la violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione.
Il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso generico perché non confrontato con tale decisione.
Richiamato implicitamente attraverso il vizio di motivazione dedotto in cassazione; la Corte ribadisce che il ricorso deve confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata e non limitarsi a reiterare le censure d'appello.
Non citato espressamente nel testo, ma rileva solo come contesto processuale dell'impugnazione; il testo non consente ulteriori specificazioni.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la liquidazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa dell'interessato; la Corte afferma l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del ricorso esige una critica puntuale e argomentata alle rationes decidendi del provvedimento impugnato; la mera reiterazione di censure generiche non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il giudice di merito ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando gravità del fatto e precedenti dell'imputato, il ricorso deve misurarsi con tali argomenti, altrimenti è inammissibile per genericità.
- La violazione del diritto di difesa non è configurabile se all'udienza è presente un sostituto del difensore, l'imputato è presente e le scelte processuali sull'esame o sulle dichiarazioni sono state liberamente assunte.
- La sanzione accessoria della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità salvo che risulti che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa della parte.
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