Cassazione Civile, Ordinanza n. 09735/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina dalla condanna di una garante fideiussoria al pagamento, in favore del creditore poi cessionario del credito, di una rilevante somma dovuta dalla debitrice principale. La garante aveva già proposto in appello varie censure: contestava la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, sostenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse e che occorressero anche l'iscrizione nel registro delle imprese e la produzione del contratto di cessione; sosteneva inoltre che la transazione intervenuta tra creditore originario, debitrice principale e altri condebitori dovesse essere qualificata come transazione sull'intero debito e, quindi, ridurre integralmente la propria esposizione, anche in ragione dei versamenti dei condebitori; deduceva infine che la garanzia fosse accessoria e che, estinto il debito principale, anche la fideiussione dovesse ritenersi estinta, lamentando altresì vizi motivazionali e omessa pronuncia. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente il gravame, riconoscendo la riduzione dell'importo dovuto per effetto dei versamenti dei condebitori e accogliendo la domanda di rilievo per liberazione nei confronti della debitrice principale, ma respingendo le altre domande. In cassazione la garante ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 58 TUB in tema di prova della cessione in blocco e della legittimazione della cessionaria; violazione dell'art. 1304 c.c. e vizi motivazionali sulla qualificazione della transazione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul carattere accessorio della fideiussione e sulla conseguente estinzione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, pur dopo aver qualificato i motivi come inammissibili o comunque non scrutinabili nel merito. Ha ritenuto che, quanto alla cessione del credito, la prova della titolarità fosse stata correttamente desunta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco, secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 58 TUB. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione dell'interpretazione della transazione e degli elementi istruttori, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e con commistione di censure ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto nuovo e, comunque, non autosufficiente, poiché non indicava dove fosse stata proposta la questione nei precedenti gradi né trascriveva il contenuto della fideiussione e della relativa domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Nella cessione in blocco di crediti bancari è sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di enumerare singolarmente ogni credito, quando gli elementi comuni consentano di identificare senza incertezze i rapporti ceduti.
La censura che contesta la qualificazione e l'effetto soggettivo della transazione rispetto ai condebitori deve essere proposta come critica specifica all'interpretazione del testo negoziale; in cassazione non è consentito sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale delle pattuizioni e degli elementi probatori.
Il riferimento alla garanzia fideiussoria è trattato nel contesto della domanda di rilievo e regresso, ma nel ricorso la doglianza è stata reputata nuova o non autosufficiente.
L'azione di regresso del fideiussore presuppone il pagamento da parte del garante; in assenza di tale pagamento, la domanda è stata respinta nei gradi di merito.
È inammissibile una censura che mescoli in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e omessa pronuncia, rendendo incerto l'oggetto dell'impugnazione e trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il motivo che denuncia un vizio motivazionale deve essere specifico e autosufficiente; non può essere formulato in modo promiscuo insieme a censure di violazione di legge.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se nuova, se non è indicato dove la questione sia stata dedotta nei giudizi di merito e se non è riportato il contenuto dell'atto su cui si fonda.
Richiamato indirettamente nel contesto della prova della cessione e della titolarità del credito, quale regola di riparto dell'onere probatorio in capo a chi afferma la propria legittimazione sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari disciplinata dall'art. 58 TUB, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, se l'indicazione per categorie consente di identificare con certezza i rapporti ceduti; non è necessaria la specifica enumerazione di ogni singolo credito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro l'interpretazione di un atto negoziale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere le parti rilevanti del testo; non è ammissibile limitarsi a contrapporre una diversa lettura del documento o a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che mescoli in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia, poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito per la rivalutazione dei fatti.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta specificamente dedotta nei gradi di merito o se il ricorso non è autosufficiente nel riportare gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
- L'azione di regresso del fideiussore presuppone il previo pagamento da parte del garante; in assenza di pagamento, la pretesa di regresso non è azionabile.
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