Cassazione Civile, Ordinanza n. 04504/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, disposto dalla Regione, di contributi concessi nell'ambito di un regime di aiuti per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, poi dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea e oggetto di successivo rigetto delle impugnazioni davanti alla giustizia UE. La società beneficiaria aveva proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata chiesta la restituzione del contributo con interessi, deducendo di avere fatto affidamento legittimo sulla regolarità degli aiuti e chiedendo di far valere il danno conseguente alla condotta regionale in compensazione con la pretesa restitutoria. Dopo che la Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'impugnazione, riconoscendo un credito risarcitorio per lesione del legittimo affidamento e compensandolo con la somma da restituire, la Regione aveva ottenuto in Cassazione la cassazione della sentenza di merito e il rigetto dell'opposizione. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe commesso errore di fatto nel ritenere insussistente il legittimo affidamento, perché avrebbe supposto inesistente l'adempimento, da parte sua, dell'onere di diligenza di verificare la decisione della Commissione europea e la conformità dell'aiuto alle regole UE; ha inoltre richiamato gli atti e i documenti che, a suo dire, dimostravano il contrario. La Corte ha però ritenuto che la doglianza non denunciasse un errore percettivo, ma una critica di merito alla valutazione giuridica compiuta in sede di legittimità sul parametro di diligenza richiesto ai beneficiari di aiuti di Stato, parametro che impone di vigilare sul rispetto della procedura comunitaria e consente di invocare il legittimo affidamento solo se tale controllo sia stato effettuato; poiché la questione era stata già oggetto di esame e decisione ed era stata risolta come giudizio giuridico, la revocazione è stata dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della propria sentenza n. 5350/2019. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma censurasse una valutazione di diritto sulla sussistenza del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato. Poiché l'inammissibilità del primo motivo travolgeva le ulteriori censure, queste sono state dichiarate assorbite. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dei parametri tariffari vigenti e con previsione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non come errore di giudizio o di valutazione.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dall'art. 395 c.p.c., con specifica deduzione dell'errore percettivo.
Il ricorso per revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto oggetto dell'asserito errore percettivo.
art. 108 TFUE
In materia di aiuti di Stato, la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune deve essere verificata secondo la procedura e i controlli previsti dal diritto dell'Unione.
La Corte richiama la disciplina dell'indebito oggettivo nel contesto del recupero degli aiuti incompatibili, escludendo che il beneficiario possa opporre buona fede o affidamento senza aver rispettato la procedura UE.
art. 24 Cost.
Richiamato per la necessità di un ricorso specifico e per l'effettività della tutela difensiva.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole selezione delle impugnazioni ammissibili.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale di effettività processuale e di non aggravio superfluo del processo.
art. 13 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Richiamato per la liquidazione delle spese secondo i nuovi parametri tariffari.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Richiamato per la data di entrata in vigore dei nuovi parametri tariffari.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando la Corte sia incorsa in un errore percettivo su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- In materia di aiuti di Stato, il beneficiario può invocare il legittimo affidamento solo se ha verificato il rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell'aiuto; non è sufficiente il mero affidamento sull'operato dell'amministrazione nazionale erogatrice.
- L'onere di diligenza del beneficiario di un aiuto pubblico si traduce nell'obbligo di vigilare sul contenuto e sulla regolarità della decisione europea che autorizza l'aiuto; l'omissione di tale controllo impedisce di opporre buona fede o affidamento per sottrarsi al recupero.
- L'errore revocatorio non può essere utilizzato per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della controversia o per sindacare una qualificazione giuridica già espressamente affrontata dalla sentenza impugnata.
- Un fatto può fondare la revocazione solo se non sia stato oggetto di controversia e se la Corte lo abbia supposto inesistente o esistente per mera svista, non quando esso sia stato esaminato e apprezzato nel ragionamento decisorio.
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