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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09158/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2013, relativa a IRES e IVA dichiarate ma non versate. La contribuente aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado sfavorevole, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'atto di appello, perché eseguita non con modalità telematiche come prescritto per il processo tributario telematico. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 16-bis, 18 e 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la non conformità della notificazione al modello legale non comporta inammissibilità dell'appello; 2) violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., deducendo che la notifica, pur eseguita con modalità diverse dal telematico, aveva raggiunto lo scopo perché l'Ufficio si era regolarmente costituito; 3) omesso esame di documenti che, secondo la ricorrente, dimostravano un errore nella compilazione della dichiarazione IVA emendabile anche in giudizio. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che la notificazione dell'appello eseguita con consegna diretta all'impiegato dell'Ufficio, anziché con le modalità telematiche prescritte, fosse nulla ma non inesistente, perché comunque riconducibile a una forma di notificazione prevista dall'ordinamento e perché l'atto era giunto al destinatario, che si era costituito in giudizio. Di conseguenza, la nullità era sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche"

    Nel periodo applicabile, imponeva la notifica telematica degli atti processuali nel processo tributario; la sua violazione rende la notifica nulla, non inesistente.

  • artt. 18 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la sanzione dell'inammissibilità non è prevista per la mera difformità della notifica dal modello legale.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto nella specie per la costituzione dell'Ufficio.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che la consegna diretta all'impiegato addetto alla ricezione è una tipologia di notificazione prevista dall'ordinamento.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Base del controllo automatizzato relativo all'IVA dichiarata ma non versata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la notificazione dell'atto processuale compiuta con modalità diverse da quelle telematiche prescritte, quando sia comunque riconducibile a una forma di notificazione prevista dall'ordinamento e abbia raggiunto il destinatario, integra una nullità e non un'inesistenza.
  • L'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale va ricondotta alla nullità.
  • La nullità della notificazione è sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. quando la parte destinataria si costituisce in giudizio e l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
  • L'avverbio "esclusivamente" riferito alla modalità telematica va inteso come esclusione di forme alternative validamente praticabili, non come negazione della giuridica esistenza di una notifica compiuta con modalità diverse.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica è erronea se la notifica, pur irregolare, ha consentito la costituzione della controparte e la piena difesa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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