Cassazione Civile, Ordinanza n. 13408/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione professionale)
La controversia
La lite origina da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui l'associazione professionale chiese la condanna di quattro associati al pagamento di somme che assumeva essere state percepite in eccesso a titolo di utili o ritenute anticipate oltre la quota spettante a ciascuno. A fondamento della pretesa produsse quattro schede contabili unilaterali e richiamò una clausola di un preliminare di cessione di quote del 19 settembre 2012, sostenendo che essa confermasse l'esistenza del credito. I convenuti resistettero contestando il valore probatorio delle schede e sostenendo che la clausola contrattuale evocata si riferisse soltanto a una regolarizzazione fiscale, non a un riconoscimento di debito. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d'appello la accolse, qualificando il preliminare come mezzo di prova del credito e ritenendo dimostrato l'inadempimento degli associati. In cassazione i ricorrenti principali dedussero: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte attribuito al solo rapporto associativo valore di fattispecie costitutiva del credito; violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. per l'irrilevanza delle schede contabili unilaterali e per l'inopponibilità del contratto ai terzi; violazione dell'art. 1381 c.c. per avere la corte letto nella clausola 7.2 una promessa del fatto del terzo; vizi motivazionali e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 e 1363 c.c. in ordine al significato della clausola 7.2 e alla data di fuoriuscita degli associati; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione della consulenza tecnica. L'associazione resistette e propose ricorso incidentale tardivo, poi dichiarato inefficace, lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non proposta la domanda di interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi motivi mirassero, in realtà, a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non era stata denunciata una falsa ripartizione dell'onere della prova ma una contestazione dell'apprezzamento delle prove. I motivi relativi agli artt. 2709 e 2710 c.c. sono stati dichiarati inammissibili perché la questione non risultava trattata in appello e perché la censura tendeva al riesame del merito; il motivo sull'art. 1381 c.c. è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata allegazione della deduzione nel giudizio di merito; le censure sulla motivazione e sull'interpretazione del contratto sono state respinte perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale e perché l'interpretazione degli atti privati è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, non con la mera contrapposizione di una lettura diversa; anche il motivo ex art. 115 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile, poiché in sostanza diretto a contestare la valutazione probatoria della consulenza tecnica. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo dell'associazione è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. perché proposto oltre il termine lungo e in presenza di inammissibilità del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
ricorso depositato il 5 giugno 2014
utilizzato come rito introduttivo del giudizio di primo grado, poi mutato in ordinario
la sua violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito a soggetto diverso da quello gravato; non quando si contesti la valutazione delle prove
richiamati dai ricorrenti per negare valore probatorio alle schede contabili e l'opponibilità del contratto ai terzi; la Corte non entra nel merito per inammissibilità
invocato per contestare la lettura della clausola 7.2 come promessa del fatto del terzo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato per dedotto difetto assoluto di motivazione; la Corte precisa che la motivazione è sufficiente se espone le ragioni della decisione in modo comprensibile
i criteri di interpretazione contrattuale sono sindacabili in cassazione solo se specificamente indicata la loro violazione e non mediante una diversa lettura del contratto
la censura è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove, non un vero errore di percezione di un fatto pacifico
il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile
richiamato per il termine di impugnazione breve rispetto alla notifica della sentenza
imponendo specificità dei motivi, richiede l'indicazione delle norme violate e del modo in cui la sentenza se ne discosta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge va dedotta con argomentazioni specifiche e non con contestazioni generiche o di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre solo l'anomalia motivazionale nei limiti del minimo costituzionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il controllo sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente il riesame del merito
richiamato solo per le spese del subprocedimento cautelare di sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti principali
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza riguarda invece la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, la censura è inammissibile o comunque non rientra nel paradigma della norma.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, incluse schede contabili o consulenze tecniche, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta tra elementi istruttori concorrenti spettano al giudice di merito.
- L'interpretazione di un contratto è censurabile in sede di legittimità solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente; non basta contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile o persino preferibile per la parte ricorrente.
- Il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'anomalia che impedisce la comprensione della ratio decidendi; non sono deducibili insufficienza, contraddittorietà semplice o difforme apprezzamento del fatto.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare dove la questione sia stata dedotta nel merito, quali norme siano violate e in che modo la sentenza si ponga in contrasto con esse.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se proposto oltre i termini di impugnazione e se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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