Parere n. 700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Roberto Galeani contro il Ministero dell’interno, la Prefettura di Roma – Ufficio territoriale del Governo e la Questura di Roma, per l’annullamento del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo dell’8 luglio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del decreto della Questura di Roma dell’8 luglio 2021, notificato il 7 agosto 2021, di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza, formulando molteplici motivi di censura. Il Ministero dell’interno ha contestato la fondatezza del ricorso e ha rilevato che non risultava pervenuto alcun ricorso gerarchico contro il provvedimento né risultava provata la sua presentazione all’amministrazione. Con parere interlocutorio n. 1399/2024, la Sezione ha disposto che il ricorrente producesse la documentazione attestante la consegna del ricorso gerarchico, avvertendo che il mancato adempimento avrebbe comportato le valutazioni previste dall’art. 64 c.p.a. Il ricorrente non ha prodotto tale documentazione.
Il parere
La Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario senza esaminare nel merito i motivi di censura. In assenza della prova della presentazione del ricorso gerarchico, il provvedimento impugnato non poteva essere considerato definitivo. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi, ossia contro provvedimenti per i quali sia stato esperito, o non sia previsto, il ricorso gerarchico. La Sezione ha inoltre escluso la possibilità di invocare la scusabilità dell’errore, poiché il provvedimento indicava correttamente i mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario e definitività dell’atto
Il ricorso straordinario è inammissibile quando non sia dimostrato che l’atto impugnato abbia carattere definitivo. La definitività richiede che sia stato esperito il ricorso gerarchico previsto oppure che tale rimedio non sia previsto.
Onere di produzione della prova del ricorso gerarchico
A seguito del parere interlocutorio, il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la presentazione e la consegna del ricorso gerarchico. La mancata produzione impedisce di ritenere integrato il presupposto della definitività dell’atto.
Scusabilità dell’errore
Non è scusabile l’errore consistente nella proposizione del ricorso straordinario contro un atto non definitivo quando il provvedimento impugnato abbia correttamente indicato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990, i mezzi di impugnazione esperibili.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi e tali sono i provvedimenti contro i quali è stato già esperito o non è previsto il ricorso gerarchico.
La definitività dell’atto costituisce presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario. In mancanza della prova dell’esperimento del ricorso gerarchico previsto, l’atto non è definitivo e il ricorso straordinario è inammissibile.
La corretta indicazione, nel provvedimento, dei termini e dell’autorità cui è possibile ricorrere esclude, nel caso esaminato, la scusabilità dell’errore del ricorrente.
Il mancato adempimento all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione è stato valutato a carico del ricorrente, che non ha prodotto la prova richiesta.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti amministrativi definitivi; quando l’ordinamento prevede un ricorso gerarchico, la definitività presuppone il suo previo esperimento oppure la prova che esso non sia previsto.
- L’onere di provare la presentazione del ricorso gerarchico grava sulla parte che intende fondare l’ammissibilità del ricorso straordinario sull’avvenuto esperimento di tale rimedio.
- La mancata produzione della documentazione richiesta dal Consiglio di Stato per verificare la definitività dell’atto consente di dichiarare inammissibile il ricorso straordinario, senza esame dei motivi di merito.
- La scusabilità dell’errore non può essere invocata quando il provvedimento impugnato abbia correttamente indicato i mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990.
Revoca della licenza di porto di fucile e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un privato contro il decreto dell’8 luglio 2021, notificato il 7 agosto 2021, con cui la Questura di Roma ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il ricorrente ha dedotto molteplici motivi di censura e ha chiesto l’annullamento del provvedimento.
Premesse e attività istruttoria
Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha contestato la fondatezza del ricorso e ha rilevato che non risultava pervenuto alcun ricorso gerarchico contro il provvedimento impugnato, né era stata fornita la prova della sua presentazione.
Con il parere interlocutorio n. 1399/2024, la Sezione ha ritenuto essenziale verificare l’avvenuta presentazione del ricorso gerarchico e ha posto a carico del ricorrente l’onere di produrre la relativa documentazione, avvertendo che il mancato adempimento sarebbe stato valutato ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Il Ministero ha successivamente sollecitato il ricorrente a fornire la documentazione, ma ha comunicato che non era pervenuto alcun riscontro.
Definitività dell’atto e ammissibilità del ricorso straordinario
La Sezione ha applicato l’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi. Sono definitivi i provvedimenti contro i quali sia stato già esperito il ricorso gerarchico oppure contro i quali tale rimedio non sia previsto.
Poiché il ricorrente non ha prodotto la documentazione attestante la presentazione del ricorso gerarchico, non è stata dimostrata la definitività del provvedimento di revoca. Tale carenza impedisce l’accesso al rimedio straordinario e determina l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall’esame dei motivi di merito.
Esclusione della scusabilità dell’errore
La Sezione ha escluso che il ricorrente potesse invocare la scusabilità dell’errore. Nei provvedimenti impugnati erano infatti correttamente indicati i mezzi di impugnazione, conformemente all’art. 3, comma 4, della l. 241/1990. La corretta indicazione dei rimedi esclude quindi, nel caso concreto, la possibilità di giustificare la proposizione del ricorso straordinario prima del consolidamento della definitività dell’atto.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia inammissibile per mancata prova della definitività del provvedimento impugnato.
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