Salta al contenuto
Parere

Parere n. 109/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla M.W. Alioto s.r.l., con sede legale a Bagheria in via Orazio Costantino n.12, in persona del legale rappresentante, nonché amministratore unico, sig. Marco Antonio Alioto, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Cannizzo e Vittorio Fiasconaro, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0021036 del 17 ottobre 2025 della Soprintendenza per i beni culturali di Palermo di diniego di istanza di autorizzazione paesaggistica e di altri atti.

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione di un impianto di stabulazione di mitili nel Comune di Bagheria, nonché degli atti presupposti e connessi, con istanza cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente impugna il diniego della Soprintendenza di Palermo relativo alla realizzazione, su un terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico e ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta prevista dall’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, di un impianto di stabulazione di mitili mediante strutture dichiarate amovibili. Sono contestati anche la precedente declaratoria di improcedibilità o non luogo a pronunciarsi, la riqualificazione del ricorso gerarchico come istanza di riesame e il silenzio-rigetto asseritamente formatosi sul ricorso gerarchico. La ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’erronea qualificazione dell’acquacoltura come attività non riconducibile alle opere di diretta fruizione del mare, la violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976 e della circolare A.R.T.A. n. 1/1990, l’incompetenza della Soprintendenza su profili urbanistico-edilizi, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio del dissenso costruttivo. È inoltre dedotta l’illegittimità della riqualificazione dell’impugnazione gerarchica in istanza di riesame e chiesta, in subordine, la rimessione in termini. In sede cautelare la società allega il pregiudizio economico derivante dall’impossibilità di avviare l’attività produttiva. Il Collegio rileva una contraddizione decisiva sulla modalità di realizzazione delle tubazioni di adduzione e scarico dell’acqua marina: interrate e non visibili secondo la società, oppure esterne e appoggiate sulla battigia e nello specchio acqueo secondo il diniego soprintendizio. Ritiene inoltre necessario acquisire la circolare A.R.T.A. n. 1/1990 e il rapporto dell’amministrazione resistente previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il parere

Il Collegio non decide allo stato né sull’istanza cautelare né sulle questioni di rito e di merito. Sospende l’espressione del parere e dispone un supplemento istruttorio. Devono essere acquisiti, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa del parere, tutta la documentazione tecnica prodotta dalla società nell’ambito dell’istanza di concessione demaniale ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, gli atti conseguenti dell’amministrazione, incluso il parere istruttorio favorevole dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, e la circolare A.R.T.A. n. 1/1990 sugli impianti di acquacoltura nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia. Nello stesso termine l’amministrazione resistente deve depositare il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, corredato della documentazione utile alla decisione. Il Collegio avverte che l’eventuale mancato deposito potrà consentire di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., quale espressione del principio generale richiamato dall’art. 112 c.p.c.

Osservazioni

Modalità di realizzazione delle tubazioni

È necessario chiarire se le condutture per l’approvvigionamento e lo scarico dell’acqua marina saranno collocate sottoterra mediante scavi di modesta profondità, come sostenuto dalla ricorrente, oppure se saranno esterne, appoggiate e incidenti sulla battigia e sullo specchio d’acqua antistante, come indicato nel provvedimento di diniego.

Documentazione relativa alla concessione demaniale

Devono essere acquisite tutta la documentazione tecnica depositata dalla società a corredo dell’istanza di concessione demaniale ex art. 36 del codice della navigazione e la documentazione relativa agli atti successivamente adottati dall’amministrazione, compreso il parere istruttorio favorevole prot. n. 115945 del 10 ottobre 2025.

Circolare A.R.T.A. n. 1/1990

Deve essere acquisita la circolare A.R.T.A. n. 1/1990 concernente gli impianti di acquacoltura nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, rilevante per la valutazione delle censure relative alla diretta fruizione del mare e alla disciplina delle opere ammissibili.

Rapporto dell’amministrazione resistente

L’amministrazione resistente deve depositare, entro quarantacinque giorni, il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, corredato della documentazione utile alla trattazione nel merito del ricorso.

Conseguenze dell’inottemperanza istruttoria

Il mancato deposito dei documenti e delle informazioni richiesti potrà consentire al Collegio di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte inadempiente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione impone all’amministrazione resistente di predisporre e depositare il rapporto utile alla trattazione del ricorso straordinario; il Collegio ne richiede il deposito nel termine istruttorio assegnato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    In caso di mancata produzione di documenti o informazioni richiesti dal giudice e rilevanti per la decisione, possono essere desunti argomenti di prova sfavorevoli alla parte inadempiente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del principio generale che consente di valorizzare processualmente l’inottemperanza a un ordine istruttorio.

  • art. 36 del codice della navigazione

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione demaniale relativa alle opere di adduzione e scarico dell’acqua marina; la relativa documentazione deve essere acquisita per chiarire l’effettiva consistenza dell’intervento.

  • art. 15 della legge regionale n. 78/1976

    È la disposizione regionale posta a fondamento della fascia di inedificabilità assoluta e della controversa nozione di opere di diretta fruizione del mare; la sua applicazione non è definita nel presente parere interlocutorio.

  • art. 10-bis della legge n. 241/1990

    La sua violazione è dedotta dalla ricorrente per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il Collegio non si pronuncia sul motivo, riservando ogni decisione all’esito dell’istruttoria.

  • art. 2135 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell’acquacoltura come attività agricola e la riconducibilità dell’acquacoltore alla figura dell’imprenditore agricolo; la questione resta impregiudicata.

  • d.lgs. n. 4/2012

    È richiamato dalla ricorrente per la definizione normativa dell’acquacoltura come attività professionale diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici.

  • d.lgs. n. 42/2004

    La ricorrente ne deduce la falsa applicazione, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe inciso su profili urbanistico-edilizi; il Collegio non esamina la censura nel merito.

  • legge regionale n. 7/2019

    La sua violazione, in rapporto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è dedotta per l’omesso contraddittorio procedimentale; il motivo resta da esaminare.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    La ricorrente li invoca contro la riqualificazione del ricorso gerarchico come istanza di riesame; il Collegio non definisce la qualificazione dell’atto né gli effetti del silenzio.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso straordinario dipende da una contraddizione tra la rappresentazione tecnica dell’intervento fornita dal ricorrente e quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, il Collegio deve acquisire la documentazione progettuale e amministrativa necessaria a ricostruire con precisione la consistenza materiale delle opere prima di decidere, anche in sede cautelare.
  • Nel ricorso straordinario, il rapporto dell’amministrazione resistente previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e la documentazione utile alla decisione devono essere acquisiti entro il termine assegnato dal Collegio; l’inottemperanza può essere valutata sfavorevolmente ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
  • La circolare amministrativa applicabile alla disciplina tecnica e paesaggistica dell’intervento deve essere acquisita agli atti quando il suo contenuto è controverso e risulta decisivo per stabilire l’ammissibilità dell’opera nella fascia di rispetto costiera.
  • Quando l’istruttoria non consente ancora di determinare l’impatto paesaggistico effettivo delle opere e la fondatezza delle censure, il parere sul ricorso straordinario può essere sospeso con assegnazione di un termine per il supplemento istruttorio, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito, cautelari e di merito.

Diniego di autorizzazione paesaggistica per un impianto di stabulazione di mitili

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, esamina in sede consultiva un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una società attiva nella commercializzazione e conservazione di mitili e molluschi. Il ricorso riguarda il diniego della Soprintendenza di Palermo relativo alla realizzazione di un impianto di stabulazione di mitili su un terreno sito nel Comune di Bagheria, sottoposto a vincolo paesaggistico e ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta prevista dall’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.

Premesse e procedimento amministrativo

La società aveva presentato una SCIA per la collocazione di strutture dichiarate amovibili, tra cui vasche di coltivazione, gazebo e impianti di approvvigionamento idrico, senza opere in cemento. Il Comune aveva trasmesso la documentazione agli enti competenti, compresa la Soprintendenza.

La Soprintendenza, con atto del 3 luglio 2025, aveva dichiarato il non luogo a pronunciarsi nel merito, ritenendo che l’intervento non fosse riconducibile alle opere di diretta fruizione del mare e rilevando criticità paesaggistiche connesse alle tubazioni di collegamento con la battigia. La società aveva quindi proposto un ricorso gerarchico. L’Assessorato regionale dei beni culturali aveva tuttavia qualificato l’atto come istanza di riesame e lo aveva trasmesso alla Soprintendenza.

Nelle more, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità aveva espresso, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, un parere istruttorio favorevole sulla posa di una condotta di aspirazione dell’acqua marina, destinata a essere interrata nel tratto di spiaggia e resa non visibile. Il 17 ottobre 2025 la Soprintendenza aveva adottato un nuovo diniego, esaminando anche le ragioni dedotte dalla società.

Motivi del diniego impugnato

Il provvedimento del 17 ottobre 2025 si fonda, in sintesi, sulle seguenti ragioni:

  • l’acquacoltura non sarebbe assimilabile alla pesca e non rientrerebbe tra le opere di diretta fruizione del mare;
  • la circolare A.R.T.A. n. 1/1990 non prevederebbe deroghe per la collocazione di vasche entro i 150 metri dalla battigia;
  • l’insieme delle opere determinerebbe un impatto paesaggistico significativo;
  • la mancata adozione del piano di utilizzo del demanio marittimo osterebbe al rilascio della concessione demaniale necessaria per il collegamento con il mare;
  • anche le opere dichiarate precarie e amovibili potrebbero arrecare un rilevante pregiudizio al paesaggio costiero.

Censure della società ricorrente

La ricorrente contesta preliminarmente la natura dell’atto del 17 ottobre 2025, sostenendo che esso possa essere qualificato come provvedimento autonomo di riesame oppure come atto di controdeduzioni nel procedimento relativo al ricorso gerarchico.

Deduce inoltre la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2019 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Secondo la società, il secondo diniego avrebbe introdotto ragioni nuove rispetto all’atto del 3 luglio 2025, senza consentire un adeguato contraddittorio su valutazioni di carattere tecnico-discrezionale.

Nel merito, la ricorrente sostiene che l’acquacoltura, in quanto attività necessariamente collegata all’utilizzo dell’acqua marina, debba essere ricondotta alle opere di diretta fruizione del mare. Richiama l’art. 2135 c.c., l’art. 3 del d.lgs. n. 4/2012, il precedente d.lgs. n. 226/2001 e alcune pronunce dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

La società contesta altresì che la Soprintendenza abbia valutato profili urbanistico-edilizi estranei alla propria competenza, sostiene che la circolare A.R.T.A. n. 1/1990 ricomprenda gli impianti di acquacoltura tra quelli destinati alla diretta fruizione del mare e censura il carattere generico della motivazione sull’impatto paesaggistico. Invoca il principio del dissenso costruttivo, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative e misure di mitigazione prima di adottare un diniego integrale.

Sono inoltre contestate la riqualificazione del ricorso gerarchico in istanza di riesame, la mancata decisione sul gravame e la declaratoria di improcedibilità del 3 luglio 2025. In subordine, la società chiede la rimessione in termini, assumendo l’ambiguità dell’atto e l’omessa indicazione dei mezzi di tutela.

Istanza cautelare

La società chiede la sospensione degli atti impugnati e il riesame dell’istanza, deducendo il fumus boni iuris delle censure e un pregiudizio economico derivante dall’impossibilità di avviare l’attività, dall’aumento dei costi di approvvigionamento e trasporto dei mitili e dalla difficoltà di ottenere finanziamenti bancari in assenza dell’autorizzazione.

Ragioni del supplemento istruttorio

Il Collegio non ritiene ancora possibile assumere una decisione sulle questioni di rito, sulla cautelare e sul merito. Rileva una contraddizione centrale sulla concreta modalità di esecuzione delle tubazioni necessarie per l’approvvigionamento e lo scarico dell’acqua marina.

Secondo la società, le tubazioni sarebbero collocate sottoterra mediante uno scavo di circa 40 centimetri. Secondo il provvedimento soprintendizio, invece, i condotti sarebbero esterni, appoggiati e invasivi della battigia e dello specchio d’acqua antistante. La diversa ricostruzione incide direttamente sulla valutazione dell’impatto paesaggistico e sulla fondatezza delle ragioni ostative poste dall’amministrazione.

Il Collegio dispone quindi l’acquisizione di tutta la documentazione tecnica allegata all’istanza di concessione demaniale presentata ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, nonché degli atti successivi dell’amministrazione, compreso il parere istruttorio favorevole dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Deve inoltre essere acquisita la circolare A.R.T.A. n. 1/1990, il cui contenuto è rilevante per stabilire il regime degli impianti di acquacoltura nella fascia dei 150 metri dalla battigia. L’amministrazione resistente deve depositare anche il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, corredato della documentazione utile per la decisione.

Dispositivo e conseguenze processuali

Il materiale istruttorio deve pervenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. Il Collegio sospende l’espressione del parere e demanda all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana gli adempimenti istruttori.

Il parere non contiene quindi alcuna decisione definitiva sull’annullamento degli atti, sull’istanza cautelare, sulla tempestività del ricorso, sulla qualificazione del ricorso gerarchico o sulla legittimità sostanziale del diniego paesaggistico. Il Collegio avverte infine che il mancato deposito dei documenti richiesti potrà comportare la valutazione sfavorevole dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., richiamato quale espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.