Parere n. 699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Ispettorato Interregionale del Lavoro- -OMISSIS-, avverso provvedimento Inl. Iil -OMISSIS- registro decreti u. 0000087.16-16/2023 prot. numero 0000194 in data 16 giugno 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo ex art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008, del verbale ispettivo e del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro che aveva respinto il ricorso ex art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008, nonché il verbale ispettivo e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati il 5 maggio 2023. Ha dedotto, da un lato, la nullità del verbale per la mancata indicazione dei riferimenti normativi e degli organi cui proporre opposizione e, dall’altro, l’illegittimità dell’accertamento perché l’accesso ispettivo sarebbe avvenuto durante il carico e scarico di merci da un furgone, cioè in un luogo non riconducibile ai luoghi di lavoro indicati dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008. La sospensione era stata disposta avendo accertato un lavoratore irregolare su due presenti, pari al 50 per cento, e l’istanza di revoca era stata successivamente accolta previa regolarizzazione e pagamento dell’importo dovuto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. In base alle dichiarazioni dei lavoratori e agli accertamenti compiuti, l’attività consisteva nel recapito e nella consegna delle merci agli acquirenti. Trattandosi di attività lavorativa mobile, essa non può essere confinata nel luogo formale della sede dell’impresa, ma si svolge in ogni spazio in cui il lavoratore opera. La Sezione ha richiamato la definizione di lavoratore mobile contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. 66/2003 e l’orientamento secondo cui deve essere qualificato come luogo di lavoro qualsiasi spazio nel quale il lavoratore si trovi a operare, anche con riferimento a Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14270. È stata inoltre ritenuta sussistente la percentuale minima di lavoratori irregolari richiesta per la sospensione.
Osservazioni
Luogo di lavoro e lavoratore mobile
È infondata la tesi secondo cui l’accertamento sarebbe nullo perché effettuato durante le operazioni di carico e scarico presso un furgone, al di fuori dei luoghi di lavoro del datore. L’attività di recapito e consegna delle merci si svolge necessariamente negli spazi concretamente utilizzati dal lavoratore e rientra nella nozione di attività lavorativa mobile.
Percentuale minima di lavoratori irregolari
Nel caso concreto risulta integrato il requisito quantitativo per la sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo stato accertato un lavoratore irregolare su due presenti, pari al 50 per cento.
Norme richiamate
art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008
Prevede il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; il ricorso amministrativo presentato dalla società è stato respinto dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro.
art. 14 d.lgs. 81/2008
Costituisce la base normativa del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato a seguito dell’accertamento di una percentuale del 50 per cento di lavoratori irregolari.
art. 62 d.lgs. 81/2008
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che il luogo dell’accesso ispettivo non rientrasse tra i luoghi di lavoro; la Sezione ha escluso la fondatezza di tale impostazione.
art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. 66/2003
mobile è «qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario».
La nozione di lavoratore mobile comprende lavoratori che svolgono la propria attività durante un itinerario e non presso la sede dell’impresa; essa è stata utilizzata per qualificare l’attività di recapito e consegna delle merci.
Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14270
È richiamato il principio secondo cui lo status di luogo di lavoro deve essere riconosciuto a qualsiasi spazio nel quale un lavoratore si trovi a operare.
Massime di principio
- Ai fini della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, il luogo di lavoro non coincide necessariamente con la sede formale dell’impresa, ma comprende ogni spazio nel quale il lavoratore svolga concretamente la propria attività.
- Quando l’attività consiste nel trasporto, recapito o consegna di merci, la sua natura mobile impedisce di individuare il luogo di lavoro esclusivamente nella sede aziendale o in un luogo fisso preventivamente delimitato.
- Le dichiarazioni dei lavoratori e la situazione constatata direttamente dagli organi ispettivi possono fondare la qualificazione dell’attività come lavoro mobile e la conseguente individuazione del luogo di lavoro effettivo.
- Ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale, è sufficiente, nel caso esaminato, l’accertamento di un lavoratore irregolare su due presenti, corrispondente alla percentuale del 50 per cento.
Ricorso straordinario contro la sospensione dell’attività imprenditoriale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un imprenditore contro il provvedimento dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro che aveva respinto il ricorso amministrativo ex art. 14, comma 9, d.lgs. 81/2008. Sono stati impugnati anche il verbale ispettivo e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati il 5 maggio 2023.
Accertamento ispettivo e sospensione
Durante l’accesso ispettivo erano stati trovati due lavoratori intenti allo scarico e alla consegna di merci. Uno di essi risultava privo della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L’Ispettorato aveva quindi accertato la presenza di un lavoratore irregolare su due, pari al 50 per cento, e aveva disposto la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008.
La società aveva successivamente regolarizzato la posizione e corrisposto l’importo dovuto, ottenendo la revoca della sospensione. Aveva tuttavia contestato il verbale sostenendo che l’accesso fosse avvenuto al di fuori dei luoghi di lavoro e che il verbale non indicasse adeguatamente i riferimenti normativi e gli organi cui proporre opposizione.
Questione relativa al luogo di lavoro
La Sezione ha ritenuto infondata la censura principale. Dalle dichiarazioni dei lavoratori e dagli accertamenti effettuati è emerso che l’attività consisteva nel recapito delle merci e nella loro consegna diretta agli acquirenti.
Un’attività di questo tipo è, per sua natura, mobile e non può essere riferita esclusivamente alla sede formale dell’impresa. Il luogo di lavoro deve essere individuato nello spazio in cui il lavoratore svolge concretamente la propria attività, anche quando si tratti di un mezzo di trasporto o di aree utilizzate per le operazioni di consegna.
Nozione di lavoratore mobile
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. 66/2003, che definisce lavoratore mobile il personale viaggiante o di volo impiegato presso imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri o merci, per conto proprio o di terzi, su strada, per via aerea o navigabile, o presso impianti fissi non ferroviari.
La nozione comprende i lavoratori che prestano attività lungo un itinerario generalmente predisposto dall’impresa, anziché presso la sede aziendale. Nel caso concreto, le dichiarazioni rese dai lavoratori e la situazione riscontrata durante l’ispezione giustificavano la qualificazione dell’attività come lavoro mobile.
Principio giurisprudenziale richiamato
La Sezione ha inoltre richiamato Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2019, n. 14270, secondo cui deve essere considerato luogo di lavoro qualsiasi spazio nel quale un lavoratore si trovi a operare. Tale principio conferma che la tutela in materia di sicurezza non dipende dalla qualificazione formale dello spazio, ma dall’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Percentuale di lavoratori irregolari
Il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque integrato il requisito della percentuale minima di lavoratori irregolari rilevante ai fini della sospensione. Nel caso esaminato, il rapporto di un lavoratore irregolare su due presenti corrispondeva al 50 per cento.
Esito
La Sezione ha concluso che il ricorso non fosse meritevole di accoglimento e ha espresso parere per il suo rigetto.
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